Art. 12. Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 1, lettera g), dell'articolo 28 del decreto legislativo, la parola: «qualificata» e' soppressa e dopo le parole: «rilasciato il certificato» sono aggiunte le seguenti: «, realizzata in conformita' alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrita' e la veridicita' di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo». 2. Al comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo, le parole: «Il certificato qualificato contiene», sono sostituite dalle seguenti: «Il certificato qualificato puo' contenere». 3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo, dopo le parole: «o collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «la qualifica di pubblico ufficiale,». 4. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo, e' sostituita dalla seguente: «b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarita' delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3.».
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 28 (Certificati qualificati). - 1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni: a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato e' un certificato qualificato; b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato; c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale e' stabilito; d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato; e) dati per la verifica della firma, cioe' i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare; f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validita' del certificato; g) firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato, realizzata in conformita' alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrita' e la veridicita' di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo. 2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale. 3. Il certificato qualificato puo' contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato e' richiesto: a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonche' poteri di rappresentanza; b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarita' delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'art. 30, comma 3. c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato puo' essere usato, ove applicabili. 4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.».