Art. 12.
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1.   Al   comma 1,   lettera g),   dell'articolo   28  del  decreto
legislativo,  la parola: «qualificata» e' soppressa e dopo le parole:
«rilasciato  il certificato» sono aggiunte le seguenti: «, realizzata
in   conformita'   alle   regole   tecniche  ed  idonea  a  garantire
l'integrita'  e la veridicita' di tutte le informazioni contenute nel
certificato medesimo».
  2.  Al comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo, le parole:
«Il   certificato   qualificato   contiene»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il certificato qualificato puo' contenere».
  3.  Alla  lettera a)  del  comma 3  dell'articolo  28  del  decreto
legislativo, dopo le parole: «o collegi professionali,» sono inserite
le seguenti: «la qualifica di pubblico ufficiale,».
  4.   La   lettera b)  del  comma 3  dell'articolo  28  del  decreto
legislativo, e' sostituita dalla seguente:
    «b)  i  limiti  d'uso  del  certificato, inclusi quelli derivanti
dalla  titolarita' delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di
cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3.».
 
          Nota all'art. 12:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  28  del  decreto
          legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
              «Art.  28 (Certificati qualificati). - 1. I certificati
          qualificati    devono    contenere   almeno   le   seguenti
          informazioni:
                a) indicazione   che   il   certificato   elettronico
          rilasciato e' un certificato qualificato;
                b) numero  di serie o altro codice identificativo del
          certificato;
                c) nome,   ragione   o   denominazione   sociale  del
          certificatore  che  ha rilasciato il certificato e lo Stato
          nel quale e' stabilito;
                d) nome,   cognome   o   uno  pseudonimo  chiaramente
          identificato  come  tale  e codice fiscale del titolare del
          certificato;
                e) dati  per  la  verifica  della firma, cioe' i dati
          peculiari,  come  codici o chiavi crittografiche pubbliche,
          utilizzati    per    verificare    la   firma   elettronica
          corrispondenti  ai  dati  per  la creazione della stessa in
          possesso del titolare;
                f) indicazione  del  termine  iniziale  e  finale del
          periodo di validita' del certificato;
                g) firma   elettronica   del   certificatore  che  ha
          rilasciato  il  certificato, realizzata in conformita' alle
          regole  tecniche  ed  idonea  a garantire l'integrita' e la
          veridicita'   di   tutte   le  informazioni  contenute  nel
          certificato medesimo.
              2.  In  aggiunta  alle  informazioni di cui al comma 1,
          fatta  salva  la possibilita' di utilizzare uno pseudonimo,
          per   i  titolari  residenti  all'estero  cui  non  risulti
          attribuito  il  codice  fiscale, si deve indicare il codice
          fiscale  rilasciato  dall'autorita'  fiscale  del  Paese di
          residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo,
          quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice
          identificativo generale.
              3.  Il  certificato  qualificato  puo'  contenere,  ove
          richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti
          informazioni,  se  pertinenti  allo  scopo  per il quale il
          certificato e' richiesto:
                a) le   qualifiche  specifiche  del  titolare,  quali
          l'appartenenza   ad  ordini  o  collegi  professionali,  la
          qualifica  di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il
          possesso   di  altre  abilitazioni  professionali,  nonche'
          poteri di rappresentanza;
                b) i  limiti  d'uso  del  certificato, inclusi quelli
          derivanti  dalla  titolarita' delle qualifiche e dai poteri
          di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'art.
          30, comma 3.
                c) limiti  del  valore  degli  atti unilaterali e dei
          contratti per i quali il certificato puo' essere usato, ove
          applicabili.
              4.   Il   titolare,  ovvero  il  terzo  interessato  se
          richiedente    ai    sensi    del    comma 3,    comunicano
          tempestivamente  al  certificatore  il  modificarsi o venir
          meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al
          presente articolo.».