Art. 13. Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo le parole: «nel processo di verifica della firma» sono sostituite dalle seguenti: «nel certificato».
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 30, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 30 (Responsabilita' del certificatore). 1.-2. (Omissis). - 3. Il certificato qualificato puo' contenere limiti d'uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali puo' essere usato il certificato stesso, purche' i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel certificato secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'art. 71. Il certificatore non e' responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.».