Art. 14.
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1.  Al  comma 1  dell'articolo  32  del decreto legislativo dopo le
parole:  «Il  titolare  del  certificato  di  firma  e'  tenuto» sono
inserite  le  seguenti: «ad assicurare la custodia del dispositivo di
firma  e»; dopo le parole «tecniche idonee ad evitare danno ad altri»
sono  inserite  le  seguenti:  «;  e'  altresi'  tenuto ad utilizzare
personalmente  il  dispositivo  di firma.»; sono soppresse le parole:
«ed a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza
del buon padre di famiglia.».
  2.  Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo, le parole:
«ad  altri,  ivi incluso il titolare del certificato» sono sostituite
dalle seguenti: «a terzi».
  3.  Alla  lettera j)  del  comma 3  dell'articolo  32  del  decreto
legislativo  le  parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti:
«venti anni».
 
          Nota all'art. 14:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  32  del  decreto
          legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
              «Art. 32 (Obblighi del titolare e del certificatore). -
          1.  Il  titolare  del  certificato  di  firma  e' tenuto ad
          assicurare  la  custodia  del  dispositivo  di  firma  e ad
          adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad
          evitare  danno  ad  altri; e' altresi' tenuto ad utilizzare
          personalmente il dispositivo di firma.
              2.  Il  certificatore  e'  tenuto  ad adottare tutte le
          misure  organizzative  e tecniche idonee ad evitare danno a
          terzi.
              3.  Il  certificatore  che rilascia, ai sensi dell'art.
          29, certificati qualificati deve inoltre:
                a) - i) (omissis)
                j) tenere  registrazione, anche elettronica, di tutte
          le  informazioni  relative  al  certificato qualificato dal
          momento  della sua emissione almeno per venti anni anche al
          fine  di  fornire  prova  della certificazione in eventuali
          procedimenti giudiziari;
                l) - m) (omissis);
              4. - 5. (omissis)».