Art. 14. Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo dopo le parole: «Il titolare del certificato di firma e' tenuto» sono inserite le seguenti: «ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e»; dopo le parole «tecniche idonee ad evitare danno ad altri» sono inserite le seguenti: «; e' altresi' tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.»; sono soppresse le parole: «ed a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza del buon padre di famiglia.». 2. Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo, le parole: «ad altri, ivi incluso il titolare del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «a terzi». 3. Alla lettera j) del comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni».
Nota all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 32 (Obblighi del titolare e del certificatore). - 1. Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; e' altresi' tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma. 2. Il certificatore e' tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi. 3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'art. 29, certificati qualificati deve inoltre: a) - i) (omissis) j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari; l) - m) (omissis); 4. - 5. (omissis)».