Art. 15.
Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1.  Alla  lettera a)  del  comma 1  dell'articolo  34  del  decreto
legislativo  dopo  le  parole:  «sono  privi  di  ogni  effetto» sono
aggiunte  le seguenti: «ad esclusione di quelli rilasciati da collegi
e ordini professionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi
albi e registri».
  2.  Al  comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo le parole:
«all'articolo 72» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 71».
 
          Note all'art. 15:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  34,  del  decreto
          legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificati  dal
          presente decreto legislativo:
              «Art.   34   (Norme   particolari   per   le  pubbliche
          amministrazioni  e per altri soggetti qualificati). - 1. Ai
          fini  della  sottoscrizione,  ove  prevista,  di  documenti
          informatici    di    rilevanza    esterna,   le   pubbliche
          amministrazioni:
                a) possono   svolgere   direttamente  l'attivita'  di
          rilascio  dei  certificati  qualificati  avendo a tale fine
          l'obbligo  di  accreditarsi  ai  sensi  dell'art.  29; tale
          attivita'  puo'  essere svolta esclusivamente nei confronti
          dei propri organi ed uffici, nonche' di categorie di terzi,
          pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in
          favore  di  categorie  di  terzi  possono essere utilizzati
          soltanto  nei  rapporti con l'Amministrazione certificante,
          al  di  fuori  dei  quali  sono  privi  di  ogni effetto ad
          esclusione   di  quelli  rilasciati  da  collegi  e  ordini
          professionali   e   relativi   organi   agli  iscritti  nei
          rispettivi  albi e registri, con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta dei Ministri per la
          funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei
          Ministri   interessati,   di   concerto   con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, sono definite le categorie
          di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;
                b) (omissis).
              2. Per  la  formazione,  gestione  e  sottoscrizione di
          documenti   informatici   aventi  rilevanza  esclusivamente
          interna   ciascuna  amministrazione  puo'  adottare,  nella
          propria  autonomia  organizzativa, regole diverse da quelle
          contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.
              3. - 5. (omissis).».