Art. 16.
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1.  Alla  lettera a)  del  comma 1  dell'articolo  36  del  decreto
legislativo  dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le seguenti:
«dell'articolo 37».
 
          Nota all'art. 16:
              -   Si   riporta   il   testo  dell'art.  36,  comma 1,
          lettera a),  del  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
          come modificato dal presente decreto legislativo:
              «Art.   36   (Revoca   e  sospensione  dei  certificati
          qualificati). - 1. Il certificato qualificato deve essere a
          cura del certificatore:
                a) revocato  in caso di cessazione dell'attivita' del
          certificatore    salvo    quanto   previsto   dal   comma 2
          dell'articolo 37.».