Art. 16. Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 37».
Nota all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 36 (Revoca e sospensione dei certificati qualificati). - 1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore: a) revocato in caso di cessazione dell'attivita' del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37.».