Art. 18.
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1.  Dopo  il comma 2 dell'articolo 41, del decreto legislativo sono
inseriti i seguenti:
    «2-bis.  Il  fascicolo  informatico  e'  realizzato garantendo la
possibilita' di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte
le  amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento.  Le  regole per la
costituzione  e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di
una   corretta   gestione   documentale   ed  alla  disciplina  della
formazione,  gestione,  conservazione  e  trasmissione  del documento
informatico,   ivi  comprese  le  regole  concernenti  il  protocollo
informatico  ed  il  sistema  pubblico  di  connettivita', e comunque
rispettano  i  criteri  dell'interoperabilita'  e  della cooperazione
applicativa;  regole  tecniche  specifiche  possono essere dettate ai
sensi  dell'articolo  71,  di concerto con il Ministro della funzione
pubblica.
    2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
      a) dell'amministrazione  titolare del procedimento, che cura la
costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
      b) delle altre amministrazioni partecipanti;
      c) del responsabile del procedimento;
      d) dell'oggetto del procedimento;
      e) dell'elenco  dei  documenti contenuti, salvo quanto disposto
dal comma 2-quater.
    2-quater.  Il  fascicolo  informatico  puo'  contenere aree a cui
hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da
essa  individuati;  esso  e' formato in modo da garantire la corretta
collocazione,   la  facile  reperibilita'  e  la  collegabilita',  in
relazione  al  contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti; e'
inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica
dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.».
 
          Nota all'art. 18:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  41,  del  decreto
          legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
              «Art.  41  (Procedimento e fascicolo informatico). - 1.
          Le  pubbliche  amministrazioni  gestiscono  i  procedimenti
          amministrativi  utilizzando le tecnologie dell'informazione
          e  della  comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla
          normativa vigente.
              2.    La    pubblica   amministrazione   titolare   del
          procedimento  puo'  raccogliere in un fascicolo informatico
          gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da
          chiunque  formati;  all'atto della comunicazione dell'avvio
          del  procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241,  comunica agli interessati le modalita' per
          esercitare  in  via telematica i diritti di cui all'art. 10
          della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
              2-bis.   Il   fascicolo   informatico   e'   realizzato
          garantendo   la   possibilita'   di   essere   direttamente
          consultato   ed  alimentato  da  tutte  le  amministrazioni
          coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione e
          l'utilizzo  del  fascicolo sono conformi ai principi di una
          corretta  gestione  documentale  ed  alla  disciplina della
          formazione,  gestione,  conservazione  e  trasmissione  del
          documento  informatico,  ivi comprese le regole concernenti
          il   protocollo  informatico  ed  il  sistema  pubblico  di
          connettivita',    e    comunque    rispettano   i   criteri
          dell'interoperabilita'  e  della  cooperazione applicativa;
          regole  tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi
          dell'articolo 71,   di   concerto  con  il  Ministro  della
          funzione pubblica.
              2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
                a) dell'amministrazione  titolare  del  procedimento,
          che  cura  la  costituzione  e  la  gestione  del fascicolo
          medesimo;
                b) delle altre amministrazioni partecipanti;
                c) del responsabile del procedimento;
                d) dell'oggetto del procedimento;
                e) dell'elenco  dei documenti contenuti, salvo quanto
          disposto dal comma 2-quater.
              2-quater.  Il fascicolo informatico puo' contenere aree
          a  cui  hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli
          altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo
          da   garantire   la   corretta   collocazione,   la  facile
          reperibilita'   e   la   collegabilita',  in  relazione  al
          contenuto  ed  alle  finalita',  dei  singoli documenti; e'
          inoltre  costituito in modo da garantire l'esercizio in via
          telematica  dei  diritti previsti dalla citata legge n. 241
          del 1990.
              3.  Ai  sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della
          legge   7 agosto  1990,  n.  241,  previo  accordo  tra  le
          amministrazioni  coinvolte,  la  conferenza  dei servizi e'
          convocata  e svolta avvalendosi degli strumenti informatici
          disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle
          amministrazioni medesime.».