Art. 19. Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 3 dell'articolo 47, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «Entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro otto mesi».
Nota all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 47, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 47. (Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni) - 1. - 2. (Omissis). 3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a: a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo; b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.».