Art. 19.
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1.  Al  comma 3  dell'articolo  47, del decreto legislativo 7 marzo
2005,  n.  82,  le  parole: «Entro ventiquattro mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro otto mesi».
 
          Nota all'art. 19:
              - Si riporta il testo dell'art. 47, comma 3 del decreto
          legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
              «Art.  47.  (Trasmissione  dei  documenti attraverso la
          posta  elettronica tra le pubbliche amministrazioni) - 1. -
          2. (Omissis).
              3.  Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente   codice  le  pubbliche  amministrazioni  centrali
          provvedono a:
                a) istituire  almeno una casella di posta elettronica
          istituzionale   ed   una   casella   di  posta  elettronica
          certificata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di
          protocollo;
                b) utilizzare    la    posta   elettronica   per   le
          comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti,
          nel  rispetto delle norme in materia di protezione dei dati
          personali  e  previa informativa agli interessati in merito
          al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.».