Art. 2.
 Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1.  Al  comma 5  dell'articolo  2  del decreto legislativo, dopo le
parole: «delle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»;
al termine e' aggiunto il seguente periodo: «I cittadini e le imprese
hanno,  comunque,  diritto  ad  ottenere  che il trattamento dei dati
effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al
rispetto  dei  diritti  e  delle liberta' fondamentali, nonche' della
dignita' dell'interessato.».
 
          Nota all'art. 2:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo   7 marzo   2005,   n.   82,   recante   codice
          dell'amministrazione  digitale, come modificato dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.  2  (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Lo
          Stato,  le  regioni  e  le  autonomie  locali assicurano la
          disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la
          conservazione   e   la   fruibilita'  dell'informazione  in
          modalita' digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine
          utilizzando con le modalita' piu' appropriate le tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione.
              2.  Le  disposizioni  del  presente codice si applicano
          alle  pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
          del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, salvo che
          sia   diversamente   stabilito,  nel  rispetto  delle  loro
          autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto
          di competenza di cui all'art. 117 della Costituzione.
              3.  Le  disposizioni  di  cui  al capo II concernenti i
          documenti  informatici,  le firme elettroniche, i pagamenti
          informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui
          al  capo  III,  relative  alla  formazione,  gestione, alla
          conservazione,  nonche'  le  disposizioni di cui al capo IV
          relative  alla  trasmissione  dei  documenti informatici si
          applicano anche ai privati ai sensi dell'art. 3 del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
              4.  Le  disposizioni  di  cui  al  capo  V, concernenti
          l'accesso  ai documenti informatici, e la fruibilita' delle
          informazioni  digitali  si  applicano  anche  ai gestori di
          servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.
              5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel
          rispetto   della   disciplina   rilevante   in  materia  di
          trattamento  dei  dati  personali  e, in particolare, delle
          disposizioni  del  codice in materia di protezione dei dati
          personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003,
          n.  196.  I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto
          ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante
          l'uso  di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto
          dei  diritti  e  delle liberta' fondamentali, nonche' della
          dignita' dell'interessato.
              6. Le disposizioni del presente codice non si applicano
          limitatamente  all'esercizio  delle attivita' e funzioni di
          ordine  e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale,
          e consultazioni elettorali.».