Art. 20.
Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1.  Al  comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo le parole:
«di  cui  al  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n.  42»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente decreto».
 
          Nota all'art. 20:
              - Si riporta il testo dell'art. 50, comma 3 del decreto
          legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
              «Art.  50  (Disponibilita'  dei  dati  delle  pubbliche
          amministrazioni) - 1. - 2. (Omissis).
              3.  Al  fine  di  rendere  possibile  l'utilizzo in via
          telematica  dei  dati  di  una  pubblica amministrazione da
          parte  dei  sistemi  informatici  di  altre amministrazioni
          l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
          eroga  i  servizi informatici allo scopo necessari, secondo
          le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di
          cui al presente decreto.».