Art. 20. Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo le parole: «di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente decreto».
Nota all'art. 20: - Si riporta il testo dell'art. 50, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 50 (Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni) - 1. - 2. (Omissis). 3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al presente decreto.».