Art. 22.
Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1.  Al  comma 1  dell'articolo  54  del decreto legislativo dopo le
parole:   «I   siti   delle  pubbliche  amministrazioni»  la  parola:
«centrali» e' soppressa e alla lettera a) dopo le parole: «di livello
dirigenziale  non  generale,»  sono aggiunte le seguenti: «i nomi dei
dirigenti responsabili dei singoli uffici,».
  2.  Al  comma 2  dell'articolo  54, del decreto legislativo dopo le
parole: «Le amministrazioni» sono inserite le seguenti: «centrali».
  3.  Dopo  il  comma 2  dell'articolo  54 del decreto legislativo e'
inserito il seguente:
    «2-bis.   Il   principio  di  cui  al  comma 1  si  applica  alle
amministrazioni   regionali   e   locali  nei  limiti  delle  risorse
tecnologiche  e  organizzative  disponibili e nel rispetto della loro
autonomia normativa.».
  4.  Dopo  il  comma 4  dell'articolo  54 del decreto legislativo e'
aggiunto il seguente:
    «4-bis.   La   pubblicazione   telematica   produce   effetti  di
pubblicita'  legale  nei  casi  e  nei  modi  espressamente  previsti
dall'ordinamento.».
 
          Nota all'art. 22:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  54,  del  decreto
          legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
              «Art.   54   (Contenuto   dei   siti   delle  pubbliche
          amministrazioni).    -    1.   I   siti   delle   pubbliche
          amministrazioni  contengono necessariamente i seguenti dati
          pubblici:
                a) l'organigramma,  l'articolazione  degli uffici, le
          attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di
          livello  dirigenziale  non  generale,  i nomi dei dirigenti
          responsabili   dei   singoli  uffici,  nonche'  il  settore
          dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi
          svolta,   corredati   dai   documenti  anche  normativi  di
          riferimento;
                b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da
          ciascun  ufficio  di  livello dirigenziale non generale, il
          termine  per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni
          altro  termine  procedimentale,  il nome del responsabile e
          l'unita'  organizzativa  responsabile dell'istruttoria e di
          ogni     altro    adempimento    procedimentale,    nonche'
          dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai
          sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
          241;
                c) le  scadenze  e  le  modalita'  di adempimento dei
          procedimenti  individuati  ai  sensi  degli  articoli 2 e 4
          della legge 7 agosto 1990, n. 241;
                d) l'elenco   completo   delle   caselle   di   posta
          elettronica  istituzionali attive, specificando anche se si
          tratta  di  una casella di posta elettronica certificata di
          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
          2005, n. 68;
                e) le  pubblicazioni  di  cui all'art. 26 della legge
          7 agosto 1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e
          di  comunicazione  previsti  dalla  legge 7 giugno 2000, n.
          150;
                f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
                g) l'elenco   dei   servizi   forniti  in  rete  gia'
          disponibili  e dei servizi di futura attivazione, indicando
          i tempi previsti per l'attivazione medesima.
              2.  Le  amministrazioni centrali che gia' dispongono di
          propri  siti  realizzano  quanto previsto dal comma 1 entro
          ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del
          presente codice.
              2-bis.  Il  principio di cui al comma 1 si applica alle
          amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse
          tecnologiche  e  organizzative  disponibili  e nel rispetto
          della loro autonomia normativa.
              3.  I  dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche
          amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza
          necessita' di autenticazione informatica.
              4.  Le  pubbliche  amministrazioni  garantiscono che le
          informazioni   contenute   sui   siti   siano   conformi  e
          corrispondenti     alle    informazioni    contenute    nei
          provvedimenti   amministrativi   originali   dei  quali  si
          fornisce comunicazione tramite il sito.
              4-bis.  La  pubblicazione telematica produce effetti di
          pubblicita'  legale  nei  casi  e  nei  modi  espressamente
          previsti dall'ordinamento.».