Art. 24. Modifica all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo dopo le parole: «Il CNIPA» sono inserite le seguenti: «, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,».
Nota all'art. 24: - Si riporta il testo dell'art. 58, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 58 (Modalita' della fruibilita' del dato). - 1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarita' del dato. 2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilita' informatica dei dati di cui siano titolari. 3. Il CNIPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilita' informatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni centrali e, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie locali.».