Art. 24.
Modifica all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1.  Al  comma 3  dell'articolo  58  del decreto legislativo dopo le
parole:  «Il  CNIPA» sono inserite le seguenti: «, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali,».
 
          Nota all'art. 24:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  58,  del  decreto
          legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
              «Art.  58  (Modalita' della fruibilita' del dato). - 1.
          Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un
          altro non modifica la titolarita' del dato.
              2.  Le  pubbliche amministrazioni possono stipulare tra
          loro  convenzioni  finalizzate alla fruibilita' informatica
          dei dati di cui siano titolari.
              3.  Il  CNIPA, sentito il Garante per la protezione dei
          dati  personali,  definisce  schemi generali di convenzioni
          finalizzate  a favorire la fruibilita' informatica dei dati
          tra  le  pubbliche amministrazioni centrali e, d'intesa con
          la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8 del decreto
          legislativo  28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni
          centrali medesime e le regioni e le autonomie locali.».