Art. 25.
Modifica all'articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1.  Al  comma 2 dell'articolo 59 del decreto legislativo le parole:
«in   coerenza   con   le   disposizioni   del  sistema  pubblico  di
connettivita' di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42»,
sono  sostituite dalle seguenti: «in coerenza con le disposizioni del
presente   decreto   che   disciplinano   il   sistema   pubblico  di
connettivita'.».
  2.  Dopo  il  comma 7  dell'articolo 59, del decreto legislativo e'
inserito il seguente:
    «7-bis.  Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale
rientra   la   base  dei  dati  catastali  gestita  dall'Agenzia  del
territorio.  Per  garantire  la  circolazione e la fruizione dei dati
catastali  conformemente  alle finalita' ed alle condizioni stabilite
dall'articolo  50,  il  direttore  dell'Agenzia  del  territorio,  di
concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali
delle  pubbliche  amministrazioni  e  previa intesa con la Conferenza
unificata,  definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno
2006,  in  coerenza  con  le disposizioni che disciplinano il sistema
pubblico   di   connettivita',   le  regole  tecnico  economiche  per
l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi
informatici di altre amministrazioni.».
 
          Nota all'art. 25:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 59, comma 2 e comma 7
          del   decreto   legislativo   7 marzo  2005,  n.  82,  come
          modificato dal presente decreto legislativo:
                «Art. 59 (Dati territoriali). - 1. (Omissis).
              2.  E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui
          dati  territoriali  delle pubbliche amministrazioni, con il
          compito di definire le regole tecniche per la realizzazione
          delle  basi  dei  dati  territoriali, la documentazione, la
          fruibilita'  e  lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche
          amministrazioni  centrali  e  locali  in  coerenza  con  le
          disposizioni  del  presente  decreto  che  disciplinano  il
          sistema pubblico di connettivita'.
              3. - 6. (omissis).
              7.  Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede
          con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del
          settore  informatico  di  cui  all'art.  27, comma 2, della
          legge 16 gennaio 2003, n. 3.
              7-bis.  Nell'ambito  dei dati territoriali di interesse
          nazionale  rientra  la  base  dei  dati  catastali  gestita
          dall'Agenzia  del territorio. Per garantire la circolazione
          e  la  fruizione  dei  dati  catastali  conformemente  alle
          finalita'  ed  alle  condizioni  stabilite dall'art. 50, il
          direttore  dell'Agenzia  del territorio, di concerto con il
          Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle
          pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza
          unificata,  definisce con proprio decreto entro la data del
          30 giugno   2006,  in  coerenza  con  le  disposizioni  che
          disciplinano  il  sistema  pubblico  di  connettivita',  le
          regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali
          per  via  telematica  da  parte  dei sistemi informatici di
          altre amministrazioni.».