Art. 28. Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 2 dell'articolo 65 del decreto legislativo dopo le parole: «Le istanze e le dichiarazioni inviate» sono inserite le seguenti: «o compilate su sito»; dopo le parole: «addetto al procedimento» sono aggiunte le seguenti: «; resta salva la facolta' della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui e' necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale».
Nota all'art. 28: - Si riporta il testo dell'art. 65, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. (Omissis). 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalita' previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; resta salva la facolta' della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui e' necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale.».