Art. 28.
Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1.  Al  comma 2  dell'articolo  65  del decreto legislativo dopo le
parole:  «Le  istanze  e  le  dichiarazioni inviate» sono inserite le
seguenti:  «o  compilate  su  sito»;  dopo  le  parole:  «addetto  al
procedimento»  sono  aggiunte le seguenti: «; resta salva la facolta'
della  pubblica  amministrazione  di  stabilire  i  casi  in  cui  e'
necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale».
 
          Nota all'art. 28:
              - Si riporta il testo dell'art. 65, comma 2 del decreto
          legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
              «Art.  65  (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche   amministrazioni   per  via  telematica).  -  1.
          (Omissis).
              2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su
          sito   secondo  le  modalita'  previste  dal  comma 1  sono
          equivalenti  alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
          con  firma  autografa  apposta  in  presenza del dipendente
          addetto  al  procedimento;  resta  salva  la facolta' della
          pubblica  amministrazione  di  stabilire  i  casi in cui e'
          necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale.».