Art. 29.
Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1.  Al  comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo le parole:
«di  cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
42.»  sono soppresse e dopo le parole: «nelle materie di competenza,»
sono  inserite  le  seguenti:  «previa  acquisizione obbligatoria del
parere tecnico del CNIPA».
  2.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo, sono
inseriti i seguenti:
    «1-bis.  Entro  nove  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del
presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei   Ministri   emanati   su  proposta  del  Ministro  delegato  per
l'innovazione  e  le  tecnologie, sentito il Ministro per la funzione
pubblica,  d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, sono adottate le
regole  tecniche  e  di  sicurezza  per  il funzionamento del sistema
pubblico di connettivita'.».
    «1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate
in   conformita'   alle   discipline   risultanti   dal  processo  di
standardizzazione   tecnologica  a  livello  internazionale  ed  alle
normative dell'Unione europea.».
 
          Note all'art. 29:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  71  del  decreto
          legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
              «Art.  71  (Regole  tecniche).  - 1. Le regole tecniche
          previste  nel presente codice sono dettate, con decreti del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
          il   Ministro   per   la   funzione   pubblica   e  con  le
          amministrazioni  di  volta  in  volta indicate nel presente
          codice,  sentita  la Conferenza unificata di cui all'art. 8
          del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, ed il
          Garante  per la protezione dei dati personali nelle materie
          di  competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere
          tecnico  del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica
          con   le   regole   tecniche   sul   sistema   pubblico  di
          connettivita'  di  cui all'articolo, e con le regole di cui
          al   disciplinare  pubblicato  in  allegato  B  al  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
              1-bis.  Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente
          del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro
          delegato  per  l'innovazione  e  le  tecnologie, sentito il
          Ministro   per   la  funzione  pubblica,  d'intesa  con  la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole
          tecniche  e  di  sicurezza per il funzionamento del sistema
          pubblico di connettivita'.
              1-ter.  Le  regole  tecniche  di cui al presente codice
          sono  dettate in conformita' alle discipline risultanti dal
          processo   di   standardizzazione   tecnologica  a  livello
          internazionale ed alle normative dell'Unione europea.
              2.   Le  regole  tecniche  vigenti  nelle  materie  del
          presente  codice  restano in vigore fino all'adozione delle
          regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.».