Art. 3. Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» e' soppressa la parola: «centrali». 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa. 1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 3 (Diritto all'uso delle tecnologie) - 1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice. 1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa. 1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».