Art. 3.
 Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1.  Al  comma 1  dell'articolo  3  del  decreto legislativo dopo le
parole:   «pubbliche   amministrazioni»   e'   soppressa  la  parola:
«centrali».
  2.  Dopo  il  comma 1  dell'articolo 3 del decreto legislativo sono
inseriti i seguenti:
    «1-bis.   Il   principio  di  cui  al  comma 1  si  applica  alle
amministrazioni   regionali   e   locali  nei  limiti  delle  risorse
tecnologiche  ed  organizzative disponibili e nel rispetto della loro
autonomia normativa.
    1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui
al  comma 1  sono  devolute  alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.».
 
          Nota all'art. 3:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
              «Art.  3  (Diritto  all'uso  delle  tecnologie)  - 1. I
          cittadini  e  le  imprese  hanno  diritto  a  richiedere ed
          ottenere   l'uso   delle   tecnologie   telematiche   nelle
          comunicazioni  con  le  pubbliche  amministrazioni  e con i
          gestori  di  pubblici  servizi statali nei limiti di quanto
          previsto nel presente codice.
              1-bis.  Il  principio di cui al comma 1 si applica alle
          amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse
          tecnologiche  ed  organizzative  disponibili e nel rispetto
          della loro autonomia normativa.
              1-ter.  Le  controversie  concernenti  l'esercizio  del
          diritto  di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione
          esclusiva del giudice amministrativo.».