Art. 4. Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo le parole: «al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto,».
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto legislativo. «Art. 10 (Sportelli per le attivita' produttive). - 1. Lo sportello unico di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e' realizzato in modalita' informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica. 2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. 3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalita' omogenee di relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o piu' modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l'interoperabilita' delle soluzioni individuate. 4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettivita' di cui al presente decreto, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all'art. 11.».