Art. 5.
Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo, sono
inseriti i seguenti:
    «1-bis.  Gli  organi  di governo nell'esercizio delle funzioni di
indirizzo  politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive
generali  per  l'attivita'  amministrativa e per la gestione ai sensi
del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
promuovono l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.
    1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle
disposizioni  di  cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme
restando  le  eventuali  responsabilita'  penali,  civili e contabili
previste dalle norme vigenti.».
  2. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
    «5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i
processi   di   informatizzazione   in   atto,  ivi  compresi  quelli
riguardanti  l'erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed
imprese anche con l'intervento di privati.».
 
          Nota all'art. 5:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
              «Art.  12  (Norme  generali  per l'uso delle tecnologie
          dell'informazione   e   delle   comunicazioni   nell'azione
          amministrativa).   -   1.   Le   pubbliche  amministrazioni
          nell'organizzare   autonomamente   la   propria   attivita'
          utilizzano   le   tecnologie   dell'informazione   e  della
          comunicazione  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di
          efficienza,    efficacia,    economicita',   imparzialita',
          trasparenza, semplificazione e partecipazione.
              1-bis.  Gli  organi  di  governo  nell'esercizio  delle
          funzioni   di   indirizzo   politico   ed   in  particolare
          nell'emanazione  delle  direttive  generali per l'attivita'
          amministrativa  e  per  la  gestione  ai  sensi del comma 1
          dell'art.  14  del  decreto  legislativo  n.  165 del 2001,
          promuovono  l'attuazione  delle  disposizioni  del presente
          decreto.
              1-ter.   I   dirigenti  rispondono  dell'osservanza  ed
          attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai
          sensi  e  nei  limiti  degli  articoli 21  e 55 del decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ferme  restando  le
          eventuali   responsabilita'   penali,  civili  e  contabili
          previste dalle norme vigenti.
              2.  Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie
          dell'informazione   e   della  comunicazione  nei  rapporti
          interni,  tra  le  diverse amministrazioni e tra queste e i
          privati,   con   misure   informatiche,   tecnologiche,   e
          procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui
          all'art. 71.
              3.  Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare
          l'uniformita' e la graduale integrazione delle modalita' di
          interazione  degli utenti con i servizi informatici da esse
          erogati,   qualunque  sia  il  canale  di  erogazione,  nel
          rispetto  della  autonomia  e della specificita' di ciascun
          erogatore di servizi.
              4.  Lo  Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di
          reti  telematiche  come  strumento  di  interazione  tra le
          pubbliche amministrazioni ed i privati.
              5.   Le   pubbliche   amministrazioni   utilizzano   le
          tecnologie   dell'informazione   e   della   comunicazione,
          garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso
          alla  consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e
          informazioni,  nonche'  l'interoperabilita'  dei  sistemi e
          l'integrazione  dei  processi  di  servizio  fra le diverse
          amministrazioni   nel   rispetto   delle   regole  tecniche
          stabilite ai sensi dell'art. 71.
              5-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni  implementano  e
          consolidano  i  processi  di informatizzazione in atto, ivi
          compresi  quelli riguardanti l'erogazione in via telematica
          di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di
          privati.»