Art. 6.
Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1.  Dopo  il  comma 3  dell'articolo  14 del decreto legislativo e'
inserito il seguente:
    «3-bis.  Ai  fini  di  quanto  previsto  ai  commi 1,  2  e 3, e'
istituita  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per la finanza pubblica,
presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne
definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione
permanente  per  l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti
locali con funzioni istruttorie e consultive.».
 
          Nota all'art. 6:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
              «Art.  14  (Rapporti  tra  Stato,  regioni  e autonomie
          locali).  -  1.  In  attuazione del disposto dell'art. 117,
          secondo  comma,  lettera r),  della  Costituzione, lo Stato
          disciplina    il   coordinamento   informatico   dei   dati
          dell'amministrazione  statale, regionale e locale, dettando
          anche  le  regole  tecniche  necessarie  per  garantire  la
          sicurezza  e  l'interoperabilita' dei sistemi informatici e
          dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei
          dati  e  per  l'accesso  ai  servizi  erogati in rete dalle
          amministrazioni medesime.
              2.   Lo   Stato,  le  regioni  e  le  autonomie  locali
          promuovono  le  intese e gli accordi e adottano, attraverso
          la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare
          un  processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa
          coordinato  e condiviso e per l'individuazione delle regole
          tecniche di cui all'art. 71.
              3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2,
          istituisce  organismi  di  cooperazione con le regioni e le
          autonomie  locali,  promuove  intese  ed accordi tematici e
          territoriali,  favorisce  la collaborazione interregionale,
          incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in
          particolare   mediante  il  trasferimento  delle  soluzioni
          tecniche  ed organizzative, previene il divario tecnologico
          tra  amministrazioni  di  diversa dimensione e collocazione
          territoriale.
              3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e'
          istituita  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per la finanza
          pubblica,  presso  la Conferenza unificata, previa delibera
          della  medesima  che  ne  definisce  la  composizione  e le
          specifiche   competenze,  una  Commissione  permanente  per
          l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali
          con funzioni istruttorie e consultive.».