Art. 7.
Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1.  Dopo  il  comma 1  dell'articolo  17 del decreto legislativo e'
inserito il seguente:
    «1-bis.   Ciascun   Ministero   istituisce  un  unico  centro  di
competenza,  salva  la facolta' delle Agenzie di istituire un proprio
centro.».
 
          Nota all'art. 7:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
              «Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
          e   le  tecnologie).  -  1.  Le  pubbliche  amministrazioni
          centrali  garantiscono l'attuazione delle linee strategiche
          per      la     riorganizzazione     e     digitalizzazione
          dell'amministrazione definite dal Governo.
              A  tale fine le predette amministrazioni individuano un
          centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
                a) coordinamento   strategico   dello   sviluppo  dei
          sistemi   informativi,  in  modo  da  assicurare  anche  la
          coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
                b) indirizzo   e  coordinamento  dello  sviluppo  dei
          servizi,  sia  interni  che  esterni,  forniti  dai sistemi
          informativi dell'amministrazione;
                c) indirizzo,   coordinamento  e  monitoraggio  della
          sicurezza informatica;
                d) accesso   dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
          informatici   e  promozione  dell'accessibilita'  anche  in
          attuazione  di  quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
          n. 4;
                e) analisi   della   coerenza   tra  l'organizzazione
          dell'amministrazione    e   l'utilizzo   delle   tecnologie
          dell'informazione   e   della  comunicazione,  al  fine  di
          migliorare  la  soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
          servizi  nonche'  di  ridurre i tempi e i costi dell'azione
          amministrativa;
                f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
          dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
                g) indirizzo,   coordinamento  e  monitoraggio  della
          pianificazione  prevista  per lo sviluppo e la gestione dei
          sistemi informativi;
                h) progettazione  e  coordinamento  delle  iniziative
          rilevanti  ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione di
          servizi   in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante  gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la    realizzazione   e   compartecipazione   dei   sistemi
          informativi cooperativi;
                i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
          delle  direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o  dal  Ministro  delegato per l'innovazione e le
          tecnologie;
                j) pianificazione  e  coordinamento  del  processo di
          diffusione,  all'interno  dell'amministrazione, dei sistemi
          di   posta   elettronica,   protocollo  informatico,  firma
          digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
          sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.
              1-bis.  Ciascun Ministero istituisce un unico centro di
          competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un
          proprio centro.».