Art. 8.
Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1.  Al  comma 1  dell'articolo  20 del decreto legislativo, dopo le
parole:   «con  strumenti  telematici»  sono  inserite  le  seguenti:
«conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71»; le parole da:
«a  tutti  gli  effetti  di  legge, se conformi alle disposizioni del
presente  codice ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «agli  effetti di legge, ai sensi delle
disposizioni del presente codice».
  2.  Dopo  il  comma 1  dell'articolo 20 del decreto legislativo, e'
inserito il seguente:
    «1-bis.  L'idoneita'  del  documento  informatico a soddisfare il
requisito  della forma scritta e' liberamente valutabile in giudizio,
tenuto   conto  delle  sue  caratteristiche  oggettive  di  qualita',
sicurezza,  integrita'  ed  immodificabilita',  fermo restando quanto
disposto dal comma 2.».
  3.   Il   comma 2  dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  e'
sostituito dal seguente:
    «2.  Il  documento informatico sottoscritto con firma elettronica
qualificata  o  con firma digitale, formato nel rispetto delle regole
tecniche  stabilite  ai  sensi  dell'articolo  71,  che  garantiscano
l'identificabilita'  dell'autore,  l'integrita' e l'immodificabilita'
del  documento,  si presume riconducibile al titolare del dispositivo
di  firma  ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il
requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di
nullita',  dall'articolo  1350,  primo  comma,  numeri  da 1 a 12 del
codice civile.».
  4.  Al  comma 3  dell'articolo  20  del decreto legislativo dopo le
parole:  «Le  regole  tecniche»  sono  inserite le seguenti : «per la
formazione,».
 
          Nota all'art. 8:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  del  decreto
          legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
              «Art.  20  (Documento  informatico)  -  1. Il documento
          informatico   da  chiunque  formato,  la  registrazione  su
          supporto   informatico  e  la  trasmissione  con  strumenti
          telematici   conformi   alle   regole   tecniche   di   cui
          all'articolo 71  sono  validi  e  rilevanti agli effetti di
          legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.
              1-bis.   L'idoneita'   del   documento   informatico  a
          soddisfare  il requisito della forma scritta e' liberamente
          valutabile    in   giudizio,   tenuto   conto   delle   sue
          caratteristiche    oggettive    di   qualita',   sicurezza,
          integrita'  ed  immodificabilita',  fermo  restando  quanto
          disposto dal comma 2.
              2.  Il  documento  informatico  sottoscritto  con firma
          elettronica  qualificata  o con firma digitale, formato nel
          rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art.
          71,   che   garantiscano  l'identificabilita'  dell'autore,
          l'integrita'   e   l'immodificabilita'  del  documento,  si
          presume  riconducibile al titolare del dispositivo di firma
          ai  sensi  dell'art.  21,  comma 2,  e soddisfa comunque il
          requisito  della  forma  scritta,  anche nei casi previsti,
          sotto pena di nullita', dall'art. 1350, primo comma, numeri
          da 1 a 12 del codice civile.
              3.  Le regole tecniche per la formazione, trasmissione,
          la  conservazione,  la  duplicazione,  la riproduzione e la
          validazione   temporale   dei  documenti  informatici  sono
          stabilite  ai  sensi  dell'art.  71  la  data  e  l'ora  di
          formazione  del  documento  informatico  sono opponibili ai
          terzi  se apposte in conformita' alle regole tecniche sulla
          validazione temporale.
              4.  Con  le  medesime  regole tecniche sono definite le
          misure   tecniche,   organizzative  e  gestionali  volte  a
          garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza
          delle informazioni contenute nel documento informatico.
              5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di
          protezione dei dati personali.».