Art. 10.
                  Disciplina dei casi di esclusione
  1.  I  casi  di  esclusione  dell'accesso  sono  stabiliti  con  il
regolamento  di  cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonche'
con  gli  atti  adottati  dalle  singole amministrazioni ai sensi del
comma 2 del medesimo articolo 24.
  2. Il potere di differimento di cui all'articolo 24, comma 4, della
legge e' esercitato secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma
2.
 
          Nota all'art. 10:
              -  Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, si veda nelle «Note all'art. 9».