Art. 10. Disciplina dei casi di esclusione 1. I casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonche' con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24. 2. Il potere di differimento di cui all'articolo 24, comma 4, della legge e' esercitato secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 2.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle «Note all'art. 9».