Art. 11.
                      Commissione per l'accesso
  1.  Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di
piena  conoscibilita'  dell'azione amministrativa, la Commissione per
l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:
    a) esprime  pareri  per finalita' di coordinamento dell'attivita'
organizzativa  delle  amministrazioni  in  materia  di  accesso e per
garantire  l'uniforme  applicazione  dei  principi, sugli atti che le
singole  amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2,
della  legge,  nonche',  ove  ne  sia  richiesta, su quelli attinenti
all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;
    b) decide i ricorsi di cui all'articolo 12.
  2.  Il  Governo  puo'  acquisire  il  parere  della Commissione per
l'accesso   ai   fini   dell'emanazione   del   regolamento   di  cui
all'articolo 24,  comma 6,  della  legge,  delle  sue modificazioni e
della  predisposizione  di normative comunque attinenti al diritto di
accesso.
  3.  Presso la Commissione per l'accesso opera l'archivio degli atti
concernenti   la   disciplina   del   diritto   di  accesso  previsti
dall'articolo 24,  comma 2,  della  legge. A tale fine, i soggetti di
cui  all'articolo 23  della legge trasmettono per via telematica alla
Commissione  per  l'accesso  i  suddetti  atti e ogni loro successiva
modificazione.
 
          Note all'art. 11:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 23 e 27 della
          legge 7 agosto 1990, n. 241:
              «Art.   23  (Ambito  di  applicazione  del  diritto  di
          accesso).  - 1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 si
          esercita  nei  confronti  delle  pubbliche amministrazioni,
          delle  aziende  autonome  e speciali, degli enti pubblici e
          dei  gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei
          confronti  delle  Autorita'  di  garanzia e di vigilanza si
          esercita  nell'ambito  dei  rispettivi ordinamenti, secondo
          quanto previsto dall'art. 24.».
              «Art.   27  (Commissione  per  l'accesso  ai  documenti
          amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  la  Commissione  per l'accesso ai
          documenti amministrativi.
              2.   La   Commissione   e'  nominata  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
          dei  Ministri.  Essa  e'  presieduta dal Sottosegretario di
          Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri ed e'
          composta  da  dodici  membri,  dei quali due senatori e due
          deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
          quattro  scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
          1979,  n.  97,  su  designazione  dei  rispettivi organi di
          autogoverno,  due  fra  i  professori  di  ruolo in materie
          giuridiche  e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
          enti  pubblici.  E'  membro di diritto della Commissione il
          capo  della  struttura  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  che  costituisce il supporto organizzativo per il
          funzionamento   della   Commissione.  La  Commissione  puo'
          avvalersi  di  un  numero di esperti non superiore a cinque
          unita',   nominati   ai  sensi  dell'art.  29  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400.
              3.  La  Commissione  e'  rinnovata ogni tre anni. Per i
          membri  parlamentari  si  procede a nuova nomina in caso di
          scadenza  o  scioglimento anticipato delle Camere nel corso
          del triennio.
              4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  a  decorrere  dall'anno  2004, sono determinati i
          compensi  dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
          nei  limiti  degli  ordinari stanziamenti di bilancio della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.
              5.  La  Commissione  adotta  le determinazioni previste
          dall'art.  25,  comma 4;  vigila  affinche'  sia attuato il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla  presente  legge;  redige una relazione annuale sulla
          trasparenza  dell'attivita' della pubblica amministrazione,
          che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
          Ministri;   propone   al   Governo   modifiche   dei  testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
          22.
              6.  Tutte  le  amministrazioni sono tenute a comunicare
          alla  Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato.
              7.  In  caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
          cui  al  comma 1  dell'art. 18, le misure ivi previste sono
          adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
              -  Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, si veda nelle «Note all'art. 9».