Art. 12. 
     Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso 
  1.  Il  ricorso   alla   Commissione   per   l'accesso   da   parte
dell'interessato avverso il diniego espresso  o  tacito  dell'accesso
ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso,  ed  il
ricorso  del  controinteressato   avverso   le   determinazioni   che
consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso
di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
-- Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il  ricorso
puo' essere trasmesso anche a mezzo fax o  per  via  telematica,  nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. 
  2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati  con  le
modalita' di cui all'articolo 3, e' presentato nel termine di  trenta
giorni dalla piena conoscenza del  provvedimento  impugnato  o  dalla
formazione  del  silenzio  rigetto  sulla  richiesta  d'accesso.  Nel
termine   di   quindici   giorni   dall'avvenuta   comunicazione    i
controinteressati  possono  presentare  alla  Commissione   le   loro
controdeduzioni. 
  3. Il ricorso contiene: 
    a) le generalita' del ricorrente; 
    b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso; 
    c) la sommaria esposizione dei fatti; 
    d) l'indicazione  dell'indirizzo  al  quale  dovranno  pervenire,
anche  a  mezzo  fax  o  per  via  telematica,  le  decisioni   della
Commissione. 
  4. Al ricorso sono allegati: 
    a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di  impugnazione  di
silenzio rigetto; 
    b) le ricevute dell'avvenuta  spedizione,  con  raccomandata  con
avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove
individuati gia' in sede di presentazione della richiesta di accesso. 
  5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non
gia' individuati nel corso del  procedimento,  notifica  ad  essi  il
ricorso. 
  6. Le sedute della Commissione  sono  valide  con  la  presenza  di
almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta  giorni  dalla
presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui  al  comma
2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso  in
cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei  dati
personali  il  termine  e'  prorogato  di   venti   giorni.   Decorsi
inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto. 
  7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione: 
    a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente; 
    b) dichiara inammissibile il ricorso  proposto  da  soggetto  non
legittimato o comunque privo  dell'interesse  previsto  dall'articolo
22, comma 1, lettera b), della legge; 
    c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti  di  cui
al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4; 
    d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso. 
  8. La  decisione  di  irricevibilita'  o  di  inammissibilita'  del
ricorso non preclude la facolta' di riproporre la richiesta d'accesso
e quella di proporre il ricorso alla  Commissione  avverso  le  nuove
determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che  detiene  il
documento. 
  9. La decisione della Commissione e' comunicata  alle  parti  e  al
soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro  lo  stesso
termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il  soggetto
che ha adottato il provvedimento impugnato puo'  emanare  l'eventuale
provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25,  comma
4, della legge. 
  10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto
compatibile, al ricorso al difensore  civico  previsto  dall'articolo
25, comma 4, della legge. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il testo dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, si veda nelle «Note all'art. 2». 
              - Per il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto  1990,
          n. 241, si veda nelle «Note all'art. 6».