Art. 12. Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso 1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso puo' essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. 2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalita' di cui all'articolo 3, e' presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni. 3. Il ricorso contiene: a) le generalita' del ricorrente; b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso; c) la sommaria esposizione dei fatti; d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione. 4. Al ricorso sono allegati: a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto; b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati gia' in sede di presentazione della richiesta di accesso. 5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non gia' individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso. 6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine e' prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto. 7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione: a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente; b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge; c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4; d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso. 8. La decisione di irricevibilita' o di inammissibilita' del ricorso non preclude la facolta' di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento. 9. La decisione della Commissione e' comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato puo' emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge. 10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle «Note all'art. 2». - Per il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle «Note all'art. 6».