Art. 13.
                     Accesso per via telematica
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1,
lettera e),  della  legge,  assicurano che il diritto d'accesso possa
essere  esercitato  anche  in  via  telematica. Le modalita' di invio
delle   domande   e  le  relative  sottoscrizioni  sono  disciplinate
dall'articolo 38   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre   2000,   n.   445,  e  successive  modificazioni,  dagli
articoli 4   e   5   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
11 febbraio  2005,  n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 13:
              -  Per il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241 si veda nelle «Note all'art. 2».
              - Il  testo  dell'art.  38  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445 «Testo unico
          delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia
          di   documentazione   amministrativa.  (Testo  A)»"  e'  il
          seguente:
                «Art.  38  (Modalita' di invio e sottoscrizione delle
          istanze).  -  1.  Tutte  le  istanze  e le dichiarazioni da
          presentare  alla  pubblica  amministrazione  o ai gestori o
          esercenti  di pubblici servizi possono essere inviate anche
          per fax e via telematica.
              2.  Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per via
          telematica   sono   valide  se  effettuate  secondo  quanto
          previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
          n. 82.
              3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
          notorieta'  da  produrre  agli organi della amministrazione
          pubblica  o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
          sottoscritte  dall'interessato  in  presenza del dipendente
          addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
          fotostatica  non  autenticata  di un documento di identita'
          del  sottoscrittore.  La copia fotostatica del documento e'
          inserita  nel  fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica
          del  documento  di identita' possono essere inviate per via
          telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
          pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
          dal  regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15
          marzo 1997, n. 59.».
              -  Il  testo  degli  articoli 4  e  5  del  decreto del
          Presidente  della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e' il
          seguente:
              «Art. 4 (Utilizzo della posta elettronica certificata).
          -  1.  La posta elettronica certificata consente l'invio di
          messaggi  la  cui  trasmissione  e'  valida agli effetti di
          legge.
              2.  Per  i privati che intendono utilizzare il servizio
          di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido,
          ad   ogni   effetto   giuridico,  e'  quello  espressamente
          dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche
          amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra
          privati  o  tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale
          dichiarazione  obbliga  solo  il  dichiarante e puo' essere
          revocata nella stessa forma.
              3.  La  volonta' espressa ai sensi del comma 2 non puo'
          comunque  dedursi  dalla mera indicazione dell'indirizzo di
          posta   certificata   nella   corrispondenza   o  in  altre
          comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.
              4.  Le  imprese,  nei  rapporti tra loro intercorrenti,
          possono  dichiarare  la  esplicita  volonta'  di  accettare
          l'invio   di   posta   elettronica   certificata   mediante
          indicazione  nell'atto  di  iscrizione  al  registro  delle
          imprese.  Tale  dichiarazione obbliga solo il dichiarante e
          puo' essere revocata nella stessa forma.
              5. Le modalita' attraverso le quali il privato comunica
          la  disponibilita'  all'utilizzo  della  posta  elettronica
          certificata,  il  proprio  indirizzo  di  posta elettronica
          certificata,   il  mutamento  del  medesimo  o  l'eventuale
          cessazione  della  disponibilita',  nonche' le modalita' di
          conservazione,  da  parte  dei  gestori del servizio, della
          documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche
          di cui all'art. 17.
              6.  La  validita'  della  trasmissione  e ricezione del
          messaggio  di  posta  elettronica  certificata e' attestata
          rispettivamente  dalla  ricevuta  di  accettazione  e dalla
          ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6.
              7.  Il  mittente o il destinatario che intendono fruire
          del  servizio di posta elettronica certificata si avvalgono
          di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.».
              «Art.     5    (Modalita'    della    trasmissione    e
          interoperabilita).  -  1. Il messaggio di posta elettronica
          certificata  inviato  dal  mittente  al  proprio gestore di
          posta   elettronica   certificata   viene  da  quest'ultimo
          trasmesso  al  destinatario  direttamente  o  trasferito al
          gestore  di  posta elettronica certificata di cui si avvale
          il  destinatario stesso; quest'ultimo gestore provvede alla
          consegna nella casella di posta elettronica certificata del
          destinatario.
              2.  Nel  caso  in  cui la trasmissione del messaggio di
          posta  elettronica certificata avviene tra diversi gestori,
          essi  assicurano  l'interoperabilita'  dei servizi offerti,
          secondo  quanto  previsto  dalle  regole  tecniche  di  cui
          all'art. 17.».
              - Il  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
          S.O.