Art. 14.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Salvo  quanto  disposto  per  le  regioni e gli enti locali dal
comma 2,  le  disposizioni  del  presente regolamento si applicano ai
soggetti  indicati nell'articolo 23 della legge. Gli atti adottati da
tali  soggetti  vigenti  alla  data di entrata in vigore del presente
regolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da
tale  data. Il diritto di accesso non puo' essere negato o differito,
se  non  nei casi previsti dalla legge, nonche' in via transitoria in
quelli  di  cui  all'articolo 8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base
ad esso.
  2.  Alle  regioni e agli enti locali non si applicano l'articolo 1,
comma 2,  l'articolo 7,  commi 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 8, in quanto
non  attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il
diritto   all'accesso   che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il
territorio  nazionale  ai  sensi  dell'articolo 117,  secondo  comma,
lettera m),    della   Costituzione   e   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 22,  comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali
adeguano  alle  restanti  disposizioni  del  presente  regolamento  i
rispettivi  regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della
sua  entrata  in  vigore,  ferma  restando  la  potesta' di adottare,
nell'ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e
misure   organizzative   necessarie   per  garantire  nei  rispettivi
territori  i  livelli  essenziali  delle prestazioni e per assicurare
ulteriori livelli di tutela.
  3. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto d'accesso
sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.
 
          Note all'art. 14:
              -  Per  l'art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
          vedano le «Note all'art. 11»".
              - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica  27 giugno  1992,  n.  352  «Regolamento  per la
          disciplina  delle  modalita'  di  esercizio  e  dei casi di
          esclusine    del    diritto   di   accesso   ai   documenti
          amministrativi,  in attuazione dell'art. 24, comma 2, della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
          di  procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai
          documenti amministrativi» e' il seguente:
              «Art.8  (Disciplina  dei  casi  di esclusione). - 1. Le
          singole   amministrazioni   provvedono  all'emanazione  dei
          regolamenti  di  cui  all'art.  24,  comma  4,  della legge
          7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati
          nel presente articolo.
              2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso
          se   non  quando  essi  siano  suscettibili  di  recare  un
          pregiudizio  concreto  agli interessi indicati nell'art. 24
          della  legge  7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti
          informazioni  connesse  a  tali  interessi sono considerati
          segreti  solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
          A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria
          di  documenti,  anche  l'eventuale  periodo di tempo per il
          quale essi sono sottratti all'accesso.
              3.   In  ogni  caso  i  documenti  non  possono  essere
          sottratti  all'accesso  ove  sia sufficiente far ricorso al
          potere di differimento.
              4.  Le  categorie  di  cui  all'art. 24, comma 4, della
          legge  7 agosto  1990, n. 241, riguardano tipologie di atti
          individuati  con  criteri  di omogeneita' indipendentemente
          dalla loro denominazione specifica.
               5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i
          documenti    amministrativi    possono   essere   sottratti
          all'accesso:
                a) quando,  al  di  fuori  delle ipotesi disciplinate
          dall'art.  12  della  legge  24 ottobre 1977, n. 801, dalla
          loro  divulgazione  possa derivare una lesione, specifica e
          individuata,   alla  sicurezza  e  alla  difesa  nazionale,
          nonche'  all'esercizio  della  sovranita'  nazionale e alla
          continuita'    e    alla    correttezza   delle   relazioni
          internazionali,  con  particolare  riferimento alle ipotesi
          previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
                b) quando  possa arrecarsi pregiudizio ai processi di
          formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della
          politica monetaria e valutaria;
                c) quando  i  documenti  riguardino  le  strutture, i
          mezzi,  le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
          strumentali   alla   tutela   dell'ordine   pubblico,  alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare  riferimento  alle tecniche investigative, alla
          identita'  delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
          beni  e  delle  persone coinvolte, nonche' all'attivita' di
          polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
                d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
          riservatezza  di  persone  fisiche,  di persone giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli   interessi   epistolare,   sanitario,  professionale,
          finanziario,  industriale  e  commerciale  di  cui siano in
          concreto  titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
          all'amministrazione    dagli   stessi   soggetti   cui   si
          riferiscono.  Deve comunque essere garantita ai richiedenti
          la  visione  degli  atti dei procedimenti amministrativi la
          cui  conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
          loro stessi interessi giuridici.».
              - Per  il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, si veda nelle «Note all'art. 2».