Art. 15. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. E' altresi' abrogato l'articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge. 2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 147
Note all'art. 15: - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 «Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1992, n. 177. - Per il testo dell'art. 24, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle «Note all'art. 9».