Art. 15.
                             Abrogazioni
  1.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati  gli  articoli da  1  a  7  e  9  e seguenti del decreto del
Presidente  della  Repubblica  27 giugno  1992,  n.  352. E' altresi'
abrogato  l'articolo 8  di detto decreto dalla data entrata in vigore
del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge.
  2.  Dall'attuazione  del  presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 12 aprile 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 147
 
          Note all'art. 15:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
          1992, n. 352 «Regolamento per la disciplina delle modalita'
          di  esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del diritto di
          accesso   ai   documenti   amministrativi,   in  attuazione
          dell'art.  24,  comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          recante    nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          29 luglio 1992, n. 177.
              - Per il testo dell'art. 24, della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, si veda nelle «Note all'art. 9».