Art. 2.
                       Ambito di applicazione
  1.   Il   diritto   di   accesso  ai  documenti  amministrativi  e'
esercitabile  nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e
i  soggetti  di  diritto privato limitatamente alla loro attivita' di
pubblico  interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario,
da   chiunque   abbia  un  interesse  diretto,  concreto  e  attuale,
corrispondente  a  una situazione giuridicamente tutelata e collegata
al documento al quale e' richiesto l'accesso.
  2.  Il  diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti
amministrativi  materialmente  esistenti al momento della richiesta e
detenuti  alla  stessa  data  da una pubblica amministrazione, di cui
all'articolo 22,  comma 1,  lettera e),  della  legge,  nei confronti
dell'autorita'  competente  a formare l'atto conclusivo o a detenerlo
stabilmente.  La  pubblica amministrazione non e' tenuta ad elaborare
dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
 
          Note all'art. 2:
              Si  riporta  il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto
          1990, n. 241:
              «Art.   22   (Definizioni  e  principi  in  materia  di
          accesso). - 1. Ai fini del presente capo si intende:
                a) per   «diritto   di  accesso»,  il  diritto  degli
          interessati  di  prendere  visione  e  di estrarre copia di
          documenti amministrativi;
                b) per   «interessati»,  tutti  i  soggetti  privati,
          compresi  quelli portatori di interessi pubblici o diffusi,
          che  abbiano  un  interesse  diretto,  concreto  e attuale,
          corrispondente  ad una situazione giuridicamente tutelata e
          collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;
                c) per   «controinteressati»,   tutti   i   soggetti,
          individuati  o facilmente individuabili in base alla natura
          del  documento  richiesto,  che dall'esercizio dell'accesso
          vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
                d) per      «documento      amministrativo»,     ogni
          rappresentazione        grafica,       fotocinematografica,
          elettromagnetica  o di qualunque altra specie del contenuto
          di  atti,  anche  interni  o  non relativi ad uno specifico
          procedimento,  detenuti  da  una pubblica amministrazione e
          concernenti     attivita'     di     pubblico    interesse,
          indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
          della loro disciplina sostanziale;
                e) per  «pubblica  amministrazione», tutti i soggetti
          di  diritto  pubblico  e  i  soggetti  di  diritto  privato
          limitatamente  alla  loro  attivita'  di pubblico interesse
          disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
              2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue
          rilevanti  finalita'  di  pubblico  interesse,  costituisce
          principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di
          favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita'
          e  la  trasparenza,  ed attiene ai livelli essenziali delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai
          sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera m),  della
          Costituzione. Resta ferma la potesta' delle regioni e degli
          enti  locali,  nell'ambito  delle rispettive competenze, di
          garantire livelli ulteriori di tutela.
              3.  Tutti  i documenti amministrativi sono accessibili,
          ad eccezione di quelli indicati all'art. 24, commi 1, 2, 3,
          5 e 6.
              4.  Non sono accessibili le informazioni in possesso di
          una  pubblica  amministrazione  che  non  abbiano  forma di
          documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a
          dati  personali  da  parte  della  persona  cui  i  dati si
          riferiscono.
              5.  L'acquisizione di documenti amministrativi da parte
          di  soggetti  pubblici, ove non rientrante nella previsione
          dell'art.  43,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in materia di documentazione
          amministrativa,  di  cui  al  decreto  del Presidente della
          Repubblica   28 dicembre   2000,  n.  445,  si  informa  al
          principio di leale cooperazione istituzionale.
              6.  Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando
          la  pubblica  amministrazione  ha  l'obbligo  di detenere i
          documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere."