Art. 3.
                    Notifica ai controinteressati
  1.    Fermo    quanto   previsto   dall'articolo 5,   la   pubblica
amministrazione  cui  e'  indirizzata  la  richiesta  di  accesso, se
individua   soggetti   controinteressati,   di  cui  all'articolo 22,
comma 1, lettera c), della legge, e' tenuta a dare comunicazione agli
stessi,  mediante  invio  di  copia  con  raccomandata  con avviso di
ricevimento,  o  per via telematica per coloro che abbiano consentito
tale  forma  di  comunicazione.  I  soggetti  controinteressati  sono
individuati  tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di
cui all'articolo 7, comma 2.
  2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al
comma 1,   i   controinteressati   possono  presentare  una  motivata
opposizione,  anche  per  via  telematica, alla richiesta di accesso.
Decorso  tale  termine,  la  pubblica  amministrazione provvede sulla
richiesta,  accertata  la  ricezione  della  comunicazione  di cui al
comma 1.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Per il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, si veda nelle note all'art. 2.