Art. 6.
                   Procedimento di accesso formale
  1.   Qualora  non  sia  possibile  l'accoglimento  immediato  della
richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione
del    richiedente,    sulla   sua   identita',   sui   suoi   poteri
rappresentativi,  sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle
informazioni  e delle documentazioni fornite, sull'accessibilita' del
documento  o  sull'esistenza  di controinteressati, l'amministrazione
invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui
l'ufficio rilascia ricevuta.
  2.  La  richiesta  formale presentata ad amministrazione diversa da
quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso e' dalla
stessa   immediatamente   trasmessa  a  quella  competente.  Di  tale
trasmissione e' data comunicazione all'interessato.
  3.  Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni
contenute nei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5.
  4.  Il  procedimento  di  accesso  deve  concludersi nel termine di
trenta  giorni,  ai  sensi  dell'articolo 25,  comma 4,  della legge,
decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente
o  dalla  ricezione  della  medesima  nell'ipotesi  disciplinata  dal
comma 2.
  5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione,
entro   dieci   giorni,  ne  da'  comunicazione  al  richiedente  con
raccomandata  con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo
a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento
ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
  6.  Responsabile  del  procedimento  di accesso e' il dirigente, il
funzionario  preposto  all'unita'  organizzativa  o  altro dipendente
addetto  all'unita'  competente  a formare il documento o a detenerlo
stabilmente.
 
          Nota all'art. 6:
              - Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto
          1990, n. 241:
              «Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso
          e  ricorsi).  1. Il diritto di accesso si esercita mediante
          esame  ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,
          nei  modi  e  con  i  limiti indicati dalla presente legge.
          L'esame  dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e'
          subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
          salve  le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche'
          i diritti di ricerca e di visura.
              2.  La  richiesta  di  accesso ai documenti deve essere
          motivata.  Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
          ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
              3.   Il  rifiuto,  il  differimento  e  la  limitazione
          dell'accesso  sono  ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
          dall'art. 24 e debbono essere motivati.
              4.  Decorsi  inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
          questa   si   intende   respinta.   In   caso   di  diniego
          dell'accesso,  espresso  o  tacito, o di differimento dello
          stesso  ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente puo'
          presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
          sensi  del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e
          nei  confronti  degli  atti delle amministrazioni comunali,
          provinciali e regionali, al difensore civico competente per
          ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la
          suddetta  determinazione. Qualora tale organo non sia stato
          istituito,  la competenza e' attribuita al difensore civico
          competente   per   l'ambito   territoriale   immediatamente
          superiore.  Nei  confronti degli atti delle amministrazioni
          centrali  e  periferiche  dello  Stato  tale  richiesta  e'
          inoltrata  presso  la  Commissione  per  l'accesso  di  cui
          all'art.  27.  Il  difensore  civico  o  la Commissione per
          l'accesso   si   pronunciano   entro  trenta  giorni  dalla
          presentazione  del-l'istanza. Scaduto infruttuosamente tale
          termine,  il  ricorso  si intende respinto. Se il difensore
          civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo
          il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e
          lo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana
          il  provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni
          dal  ricevimento della comunicazione del difensore civico o
          della  Commissione,  l'accesso  e'  consentito.  Qualora il
          richiedente  l'accesso si sia rivolto al difensore civico o
          alla  Commissione,  il  termine  di  cui al comma 5 decorre
          dalla  data  di  ricevimento,  da  parte  del  richiedente,
          dell'esito  della  sua  istanza  al difensore civico o alla
          Commissione  stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
          motivi  inerenti  ai  dati  personali  che si riferiscono a
          soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
          per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
          entro  il  termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
          inutilmente  il quale il parere si intende reso. Qualora un
          procedimento  di cui alla sezione III del capo I del titolo
          I  della  parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003,
          n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
          medesimo  decreto  legislativo n. 196 del 2003, relativo al
          trattamento  pubblico  di  dati  personali  da parte di una
          pubblica  amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
          amministrativi,  il  Garante  per  la  protezione  dei dati
          personali  chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,
          della    Commissione    per    l'accesso    ai    documenti
          amministrativi.  La richiesta di parere sospende il termine
          per  la  pronuncia  del  Garante  sino all'acquisizione del
          parere,  e  comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
          inutilmente  detto  termine,  il  Garante adotta la propria
          decisione.
              5.  Contro le determinazioni amministrative concernenti
          il  diritto  di  accesso e nei casi previsti dal comma 4 e'
          dato  ricorso,  nel  termine di trenta giorni, al tribunale
          amministrativo  regionale,  il  quale  decide  in camera di
          consiglio  entro  trenta  giorni dalla scadenza del termine
          per  il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
          che  ne  abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso
          presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
          successive  modificazioni,  il ricorso puo' essere proposto
          con istanza presentata al presidente e depositata presso la
          segreteria  della  sezione  cui  e'  assegnato  il ricorso,
          previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati,
          e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera
          di  consiglio.  La  decisione del tribunale e' appellabile,
          entro   trenta  giorni  dalla  notifica  della  stessa,  al
          Consiglio  di  Stato,  il  quale  decide  con  le  medesime
          modalita'  e negli stessi termini. Le controversie relative
          all'accesso  ai  documenti  amministrativi  sono attribuite
          alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
              5-bis.  Nei  giudizi  in  materia  di accesso, le parti
          possono  stare in giudizio personalmente senza l'assistenza
          del  difensore. L'amministrazione puo' essere rappresentata
          e  difesa  da  un  proprio  dipendente, purche' in possesso
          della    qualifica    di    dirigente,    autorizzato   dal
          rappresentante legale dell'ente.
              6.   Il   giudice   amministrativo,   sussistendone   i
          presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti."