Art. 7.
         Accoglimento della richiesta e modalita' di accesso
  1.  L'atto  di  accoglimento  della  richiesta  di accesso contiene
l'indicazione   dell'ufficio,   completa   della   sede,  presso  cui
rivolgersi,  nonche'  di  un  congruo  periodo di tempo, comunque non
inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per
ottenerne copia.
  2.  L'accoglimento  della  richiesta  di  accesso  a  un  documento
comporta  anche  la  facolta'  di  accesso agli altri documenti nello
stesso  richiamati  e  appartenenti  al  medesimo procedimento, fatte
salve le eccezioni di legge o di regolamento.
  3.   L'esame   dei  documenti  avviene  presso  l'ufficio  indicato
nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla
presenza, ove necessaria, di personale addetto.
  4. I documenti sui quali e' consentito l'accesso non possono essere
asportati  dal  luogo  presso  cui  sono  dati in visione, o comunque
alterati in qualsiasi modo.
  5. L'esame dei documenti e' effettuato dal richiedente o da persona
da  lui  incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona
di  cui  vanno  specificate  le  generalita',  che  devono essere poi
registrate  in  calce  alla  richiesta.  L'interessato  puo' prendere
appunti  e  trascrivere  in  tutto  o  in  parte i documenti presi in
visione.
  6.   In   ogni   caso,   la   copia  dei  documenti  e'  rilasciata
subordinatamente   al   pagamento   degli  importi  dovuti  ai  sensi
dell'articolo 25  della  legge secondo le modalita' determinate dalle
singole  amministrazioni.  Su  richiesta  dell'interessato,  le copie
possono essere autenticate.
 
          Nota all'art. 7:
              - Per  il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990,
          n.   241   «Nuove   norme   in   materia   di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi», si vedano le note all'art. 6.