Art. 8.
      Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni
  1.  I  provvedimenti  generali organizzatori di cui all'articolo 1,
comma 2, riguardano in particolare:
    a) le  modalita'  di  compilazione  delle  richieste  di accesso,
preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;
    b) le  categorie di documenti di interesse generale da pubblicare
in  luoghi  accessibili  a  tutti  e  i  servizi  volti ad assicurare
adeguate  e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con
la   predisposizione  di  indici  e  la  indicazione  dei  luoghi  di
consultazione;
    c) l'ammontare  dei diritti e delle spese da corrispondere per il
rilascio  di  copie  dei  documenti di cui sia stata fatta richiesta,
fatte  salve  le  competenze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze;
    d) l'accesso    alle    informazioni   contenute   in   strumenti
informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione,
la  perdita  accidentale, nonche' la divulgazione non autorizzata. In
tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate
sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante
collegamento in rete, ove esistente.