Art. 2.
                  Alimentazione della banca di dati
  1.   Il  Dipartimento  elabora  i  dati  statistici  sulla  realta'
socio-economica  dell'area interessata sulla base di proprie analisi,
nonche' di dati diffusi da istituti ed enti di ricerca specializzati,
della cui collaborazione il Dipartimento si avvale.
  2.  I dati relativi alle normative di incentivazione alle attivita'
produttive sono detenuti dalla stessa amministrazione.
  3.  I  dati  contenuti  nelle schede informative, come indicati nel
comma 4, sono inseriti nella banca di dati del Dipartimento a seguito
di   richiesta  dei  proprietari,  titolari,  rappresentanti  legali,
commissari  o  liquidatori  degli  impianti  e  stabilimenti  di  cui
all'articolo 1, comma 2.
  4. Ogni scheda informativa contiene: la denominazione dell'impianto
ed  il  recapito; la localizzazione; le immagini del sito produttivo;
le   caratteristiche  tecniche  dell'area,  dei  fabbricati  e  degli
impianti; il piano regolatore in vigenza; il settore di attivita'; le
caratteristiche   merceologiche;   il   numero  di  ex  dipendenti  e
l'esistenza  di  eventuali  vincoli di riassunzione o di utilizzo del
personale  ancora  a carico o ex dipendente; i tempi, le procedure di
vendita   ed   il   valore  commerciale  indicativo;  l'esistenza  di
agevolazioni  o  contributi  regionali,  nazionali  e  comunitari; la
situazione   delle  infrastrutture  stradali,  ferroviarie,  aeree  o
portuali.  Qualora  disponibile,  la scheda potra' contenere anche il
nominativo,  il  telefono  e  l'indirizzo  di posta elettronica della
persona da contattare sul luogo.
  5.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  puo' chiedere ai
soggetti  di cui al comma 3 la comunicazione di eventuali altri dati,
relativi  agli  impianti  produttivi,  rispetto a quelli indicati nel
comma 4,  qualora  ritenuti  necessari  per  il  perseguimento  delle
finalita'   di   cui   all'articolo 1   o   comunque   con  esse  non
incompatibili.
  6. Nel sito internet non sono raccolti e diffusi dati configurabili
come  sensibili  o  giudiziari ai sensi dell'articolo 4, lettera d) e
lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Il  testo  dell'art.  4, lettere d) ed e) del citato
          decreto legislativo n. 196 del 2003, e' il seguente:
                d)  «dati  sensibili»,  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
          religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le opinioni
          politiche,  ladesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni  a carattere religioso, filosofico, politico
          o  sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
          stato di salute e la vita sessuale;
                e) «dati  giudiziari»,  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare  provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere
          da a)  a o)  e da r) a u), del decreto del Presidente della
          Repubblica   14   novembre  2002  n.  313,  in  materia  di
          casellario   giudiziale,   di   anagrafe   delle   sanzioni
          amministrative  dipendenti  da reato e dei relativi carichi
          pendenti,  o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi
          degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;».