IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 18 aprile 2005,  n.  62,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria  2004,  ed  in  particolare
l'articolo 13; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio, del  24  giugno
1991, e successive modificazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 aprile 2006; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro delle politiche agricole e  forestali,  di  concerto  con  i
Ministri  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  della
salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, per  gli  affari
regionali e delle attivita' produttive; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai: 
    a) prodotti immessi sul mercato come  concimi  CE,  definiti  dal
regolamento (CE) n. 2003/2003; 
    b) concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati
immessi sul mercato di seguito  definiti,  descritti  e  classificati
negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13. 
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -   L'art.  13  della  legge  18 aprile  2005,  n.  62,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96,
          S.O., cosi' recita:
              "Art.  13  (Delega  al  Governo  per la revisione della
          disciplina in materia di fertilizzanti). - 1. Il Governo e'
          delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti   legislativi   di   riordino   e  revisione  della
          disciplina  in  materia di fertilizzanti, di cui alla legge
          19 ottobre   1984,  n.  748,  in  conformita'  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a)  adeguamento e ammodernamento delle definizioni di
          "concime"   e   delle  sue  molteplici  specificazioni,  di
          "fabbricante"  e  di  "immissione  sul  mercato",  ai sensi
          dell'art.   2   del   regolamento  (CE)  n.  2003/2003  del
          13 ottobre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;
                b)    utilizzo    della   forma   delle   indicazioni
          obbligatorie   come   stabilita   dall'art.  6  del  citato
          regolamento  (CE)  n.  2003/2003  per i concimi immessi sul
          mercato con l'indicazione "concimi CE";
                c) individuazione delle misure ufficiali di controllo
          per valutare la conformita' dei concimi, ai sensi dell'art.
          29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;
                d)  revisione  delle  sanzioni da irrogare in base ai
          principi di effettivita', proporzionalita' e dissuasivita',
          ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
              2.  Per  le disposizioni adottate ai sensi del presente
          articolo  si  applica  quanto previsto al comma 6 dell'art.
          1".
              -  Il regolamento (CE) n. 2003/2003 e' pubblicato nella
          GUCE n. L 304 del 21 novembre 2003.
              -  Il  regolamento  (CE) n. 2092/91 e' pubblicato nella
          GUCE n. L 198 del 22 luglio 1991.
          Note all'art. 1:
              -  Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, vedi note alle
          premesse.