IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 13; Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi; Visto il regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli affari regionali e delle attivita' produttive; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai: a) prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003; b) concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 13 della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O., cosi' recita: "Art. 13 (Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del 13 ottobre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'art. 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE"; c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformita' dei concimi, ai sensi dell'art. 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003; d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettivita', proporzionalita' e dissuasivita', ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003. 2. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'art. 1". - Il regolamento (CE) n. 2003/2003 e' pubblicato nella GUCE n. L 304 del 21 novembre 2003. - Il regolamento (CE) n. 2092/91 e' pubblicato nella GUCE n. L 198 del 22 luglio 1991. Note all'art. 1: - Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, vedi note alle premesse.