Art. 10. 
    Inserimento di nuovi fertilizzanti e modifiche degli allegati 
 
  1.  All'inserimento  di  nuovi   concimi   nazionali,   ammendanti,
correttivi, substrati di  coltura,  matrici  organiche,  prodotti  ad
azione specifica, rispettivamente negli allegati 1, 2, 3, 4, 5  e  6,
alla definizione  di  nuovi  tipi  di  fertilizzanti  ed  alle  altre
modifiche degli allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 si provvede con
decreto del Ministro delle politiche  agricole  e  forestali,  previo
parere della Commissione tecnico-consultiva per  i  fertilizzanti  di
cui all'articolo 9. 
  2. La domanda di inserimento di nuovi prodotti o  la  richiesta  di
definizione di nuovi tipi deve essere inoltrata  al  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali,  corredandola   della   necessaria
documentazione  tecnica,  di  cui  all'allegato  10,  nonche'   della
specifica indicazione dei metodi di analisi. I  metodi  presentati  a
corredo della domanda devono essere visionati  dalla  Commissione  di
cui all'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, al  fine  di
verificarne la applicabilita' al prodotto in corso di inserimento  ed
iniziare  o   meno   l'attivita'   necessaria   per   la   successiva
ufficializzazione. 
 
          Note all'art. 10:
              -  Per  l'art.  44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82,
          vedi note all'art. 6.