Art. 11. 
                         Misure di controllo 
 
  1. L'Ispettorato centrale repressione  frodi  del  Ministero  delle
politiche agricole e forestali e il Ministero dell'economia  e  delle
finanze (Agenzia delle dogane, area centrale  verifiche  e  controlli
tributi doganali e accise -  Laboratori  chimici)  nell'ambito  delle
rispettive    competenze,    svolgono    attivita'    di    controllo
sull'applicazione delle disposizioni contenute nel presente  decreto,
utilizzando a tal fine le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. 
  2. All'accertamento delle violazioni si applicano  le  disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle relative norme  di
attuazione. 
 
          Note all'art. 11:
              -  La  legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche
          al sistema penale".