Art. 11. Misure di controllo 1. L'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell'economia e delle finanze (Agenzia delle dogane, area centrale verifiche e controlli tributi doganali e accise - Laboratori chimici) nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono attivita' di controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, utilizzando a tal fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. All'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle relative norme di attuazione.
Note all'art. 11: - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale".