Art. 12. 
                              Sanzioni 
 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette
sul mercato  fertilizzanti  non  compresi  nel  regolamento  (CE)  n.
2003/2003,  nel  presente  decreto  e  nei  suoi  allegati,  e  nella
legislazione vigente nel Paese dell'Unione europea di produzione,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  seimila  euro  a
trentamila euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette
sul  mercato  fertilizzanti  non  conformi  al  regolamento  (CE)  n.
2003/2003 ed al presente decreto e ai suoi allegati, e' punito con le
sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle  violazioni  di
seguito riportate: 
    a) da duemilacinquecento euro a seimila euro per  i  concimi  CE,
per i concimi minerali nazionali, per i concimi organo-minerali e per
gli altri tipi di fertilizzanti nazionali,  qualora  la  composizione
non corrisponda  alle  indicazioni  obbligatorie  ovvero  facoltative
previste dal presente decreto e dai suoi allegati ovvero  alle  altre
indicazioni facoltative non previste. Nel caso in cui venga calcolato
il grado di irregolarita' espresso come \varepsilon secondo i criteri
riportati nell'allegato 12, per i fertilizzanti per i quali questo e'
applicabile, la sanzione  amministrativa  pecuniaria  viene  irrogata
secondo gli importi di seguito riportati: 
      1)  valore  di  \varepsilon  fino   a   -   4   (incluso):   da
duemilacinquecento euro a seimila euro; 
      2) valore di \varepsilon compreso tra - 4 e - 8  (incluso):  da
cinquemila euro a ventunomila euro; 
      3) valore di \varepsilon compreso tra - 8 e - 12 (incluso):  da
seimilacinquecento euro a trentamila euro; 
      4) valore di \varepsilon inferiore a - 12: da sedicimila euro a
settantottomila euro. 
  Per il calcolo del grado di irregolarita' espresso come \varepsilon
per i fertilizzanti previsti dal presente  decreto  si  applicano  al
singolo campione i criteri riportati nel citato allegato12, paragrafo
c; 
    b)  da  duemilacinquecento  euro  a  seimila  euro,  qualora   le
indicazioni  obbligatorie  da  riportare  in  etichetta  ovvero   sui
documenti previste dal presente decreto e dai suoi allegati, in tutto
o in parte, manchino o non siano conformi a quanto prescritto; 
    c) da ottomila euro a ventunomila euro, qualora  risulti  che  le
tolleranze di cui all'allegato 7 siano state sistematicamente messe a
profitto. In particolare, per il controllo dello  sfruttamento  delle
tolleranze da parte di un fabbricante per i concimi minerali semplici
e composti, sia CE che nazionali e per i concimi organo-minerali,  si
applicano i criteri di calcolo previsti dal citato allegato 12; 
    d) da cinquemila euro a dodicimila euro, ivi comprese le spese di
messa in sicurezza della partita di fertilizzante  da  addebitare  al
fabbricante, qualora siano immessi sul mercato concimi CE e nazionali
a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto in violazione
delle disposizioni di cui all'articolo  7  e  all'allegato  9.  Resta
inteso  che  qualora  si  rinvenga  una  partita   di   fertilizzante
sprovvista del certificato relativo alla prova  di  detonabilita'  il
fabbricante e' perseguibile penalmente; 
    e) da  cinquemila  euro  a  diecimila  euro,  qualora  non  abbia
ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1; 
    f)  da  seimila  euro  a  dodicimila  euro,  qualora  non   abbia
ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 2; 
    g) da duemila euro a seimila euro nell'ipotesi  di  irregolarita'
delle registrazioni di cui all'articolo 8, comma 2; 
    h)  da  seimila  euro  a  dodicimila  euro  se   alla   richiesta
dell'organo di controllo si rifiuta di esibire la  documentazione  di
cui all'articolo 8, comma 2, o non la conserva per almeno due anni. 
  3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 non si applicano
al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque  distribuisce
per il consumo fertilizzanti in confezioni originali, qualora la  non
conformita' alle norme del  presente  decreto  e  dei  suoi  allegati
riguardi i requisiti intrinseci o  la  composizione  dei  prodotti  e
purche' la confezione originale non presenti  alterazione  ovvero  il
commerciante  non  sia  a  conoscenza  dell'avvenuta  alterazione   o
manomissione del fertilizzante. 
  4. Gli organi di controllo di cui all'articolo 11,  ove  constatino
le irregolarita' di cui alle lettere f), g), ed h) del  comma  2  del
presente  articolo,  diffidano  l'interessato   ad   adempiere   alle
prescrizioni contenute  nelle  norme  violate  entro  il  termine  di
quindici giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida. In caso
di mancata ottemperanza alle  prescrizioni  contenute  nella  diffida
entro il suddetto termine,  gli  organi  di  controllo  procedono  ad
effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689; in tale ipotesi e'  escluso  il  pagamento  in
misura ridotta di cui all'articolo 16 della citata legge. 
 
          Note all'art. 12:
              -  Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, vedi note alle
          premesse.
              - L'art. 14 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689
          cosi' recita:
              "Art.   14   (Contestazione   e  notificazione).  -  La
          violazione,  quanto  e'  possibile,  deve essere contestata
          immediatamente  tanto  al  trasgressore quanto alla persona
          che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
          per la violazione stessa.
              Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
          o  per  alcune delle persone indicate nel comma precedente,
          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          il   termine   di  novanta  giorni  e  a  quelli  residenti
          all'estero  entro  il  termine  di  trecentosessanta giorni
          dall'accertamento.
              Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
          all'autorita'  competente  con provvedimento dell'autorita'
          giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
          dalla data della ricezione.
              Per  la  forma  della  contestazione  immediata o della
          notificazione  si  applicano le disposizioni previste dalle
          leggi  vigenti.  In  ogni caso la notificazione puo' essere
          effettuata,   con  le  modalita'  previste  dal  codice  di
          procedura     civile,     anche     da    un    funzionario
          dell"amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la  notificazione  non puo' essere eseguita in mani proprie
          del   destinatario,  si  osservano  le  modalita'  previste
          dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
              Per  i  residenti  all'estero, qualora la residenza, la
          dimora  o  il  domicilio non siano noti, la notifica non e'
          obbligatoria  e  resta  salva  la facolta' del pagamento in
          misura  ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
              L'obbligazione   di  pagare  la  somma  dovuta  per  la
          violazione  si estingue per la persona nei cui confronti e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto".