Art. 12. Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non compresi nel regolamento (CE) n. 2003/2003, nel presente decreto e nei suoi allegati, e nella legislazione vigente nel Paese dell'Unione europea di produzione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a trentamila euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al presente decreto e ai suoi allegati, e' punito con le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle violazioni di seguito riportate: a) da duemilacinquecento euro a seimila euro per i concimi CE, per i concimi minerali nazionali, per i concimi organo-minerali e per gli altri tipi di fertilizzanti nazionali, qualora la composizione non corrisponda alle indicazioni obbligatorie ovvero facoltative previste dal presente decreto e dai suoi allegati ovvero alle altre indicazioni facoltative non previste. Nel caso in cui venga calcolato il grado di irregolarita' espresso come \varepsilon secondo i criteri riportati nell'allegato 12, per i fertilizzanti per i quali questo e' applicabile, la sanzione amministrativa pecuniaria viene irrogata secondo gli importi di seguito riportati: 1) valore di \varepsilon fino a - 4 (incluso): da duemilacinquecento euro a seimila euro; 2) valore di \varepsilon compreso tra - 4 e - 8 (incluso): da cinquemila euro a ventunomila euro; 3) valore di \varepsilon compreso tra - 8 e - 12 (incluso): da seimilacinquecento euro a trentamila euro; 4) valore di \varepsilon inferiore a - 12: da sedicimila euro a settantottomila euro. Per il calcolo del grado di irregolarita' espresso come \varepsilon per i fertilizzanti previsti dal presente decreto si applicano al singolo campione i criteri riportati nel citato allegato12, paragrafo c; b) da duemilacinquecento euro a seimila euro, qualora le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta ovvero sui documenti previste dal presente decreto e dai suoi allegati, in tutto o in parte, manchino o non siano conformi a quanto prescritto; c) da ottomila euro a ventunomila euro, qualora risulti che le tolleranze di cui all'allegato 7 siano state sistematicamente messe a profitto. In particolare, per il controllo dello sfruttamento delle tolleranze da parte di un fabbricante per i concimi minerali semplici e composti, sia CE che nazionali e per i concimi organo-minerali, si applicano i criteri di calcolo previsti dal citato allegato 12; d) da cinquemila euro a dodicimila euro, ivi comprese le spese di messa in sicurezza della partita di fertilizzante da addebitare al fabbricante, qualora siano immessi sul mercato concimi CE e nazionali a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'allegato 9. Resta inteso che qualora si rinvenga una partita di fertilizzante sprovvista del certificato relativo alla prova di detonabilita' il fabbricante e' perseguibile penalmente; e) da cinquemila euro a diecimila euro, qualora non abbia ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1; f) da seimila euro a dodicimila euro, qualora non abbia ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 2; g) da duemila euro a seimila euro nell'ipotesi di irregolarita' delle registrazioni di cui all'articolo 8, comma 2; h) da seimila euro a dodicimila euro se alla richiesta dell'organo di controllo si rifiuta di esibire la documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, o non la conserva per almeno due anni. 3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo fertilizzanti in confezioni originali, qualora la non conformita' alle norme del presente decreto e dei suoi allegati riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti e purche' la confezione originale non presenti alterazione ovvero il commerciante non sia a conoscenza dell'avvenuta alterazione o manomissione del fertilizzante. 4. Gli organi di controllo di cui all'articolo 11, ove constatino le irregolarita' di cui alle lettere f), g), ed h) del comma 2 del presente articolo, diffidano l'interessato ad adempiere alle prescrizioni contenute nelle norme violate entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida entro il suddetto termine, gli organi di controllo procedono ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tale ipotesi e' escluso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della citata legge.
Note all'art. 12: - Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, vedi note alle premesse. - L'art. 14 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689 cosi' recita: "Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La violazione, quanto e' possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell"amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalita' previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto".