Art. 13. Autorita' competente ad irrogare le sanzioni 1. L'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative indicate all'articolo 12 e' l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali che provvede utilizzando a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.
Note all'art. 13: - Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, vedi note all'art. 11.