Art. 13. 
            Autorita' competente ad irrogare le sanzioni 
 
  1. L'autorita' competente ad irrogare  le  sanzioni  amministrative
indicate all'articolo 12 e' l'Ispettorato centrale repressione  frodi
del Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali  che  provvede
utilizzando a tale fine le risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato. Si applicano le  disposizioni  di  cui  alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione. 
 
          Note all'art. 13:
              -  Per  la  legge  24 novembre  1981, n. 689, vedi note
          all'art. 11.