Art. 14. Tariffe 1. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui all'articolo 10 sono coperti con gli introiti conseguenti al pagamento dalle tariffe stabilite sulla base del costo effettivo del servizio. Le predette somme saranno versate su apposito capitolo d'entrata del Ministero delle politiche agricole e forestali per essere successivamente destinate alla copertura dei relativi costi. 2. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.