Art. 14. 
                               Tariffe 
 
 
  1. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui all'articolo 10  sono
coperti con gli  introiti  conseguenti  al  pagamento  dalle  tariffe
stabilite sulla base del costo effettivo del  servizio.  Le  predette
somme saranno versate su apposito capitolo  d'entrata  del  Ministero
delle politiche  agricole  e  forestali  per  essere  successivamente
destinate alla copertura dei relativi costi. 
  2. Gli importi di cui al comma  1  sono  fissati  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole e forestali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.