Art. 15 Norme transitorie e finali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali prodotti e commercializzati in conformita' alla normativa vigente prima di tale data. 2. Il fabbricante di fertilizzanti gia' immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si iscrive al Registro dei fertilizzanti ovvero al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti di cui all'articolo 8 entro il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico recepite con il presente decreto, e' data attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.