Art. 15 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso
un periodo di  dodici  mesi  per  lo  smaltimento  dei  fertilizzanti
nazionali prodotti e commercializzati in conformita'  alla  normativa
vigente prima di tale data. 
  2. Il fabbricante di fertilizzanti gia' immessi sul  mercato  prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, si  iscrive  al
Registro dei fertilizzanti ovvero  al  Registro  dei  fabbricanti  di
fertilizzanti di cui all'articolo 8 entro il termine massimo  di  sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3.  Alle  norme  comunitarie  non  autonomamente  applicabili,  che
modificano modalita' esecutive e caratteristiche  di  ordine  tecnico
recepite con il presente decreto, e' data attuazione con decreto  del
Ministro delle politiche agricole e forestali.