Art. 16. 
                       Clausola di cedevolezza 
 
  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto  comma,
della Costituzione,  le  norme  del  presente  decreto,  afferenti  a
materia di competenza legislativa  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano,  si  applicano  sino  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  normativa  di  attuazione  adottata,  nel
rispetto dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dei
principi fondamentali desumibili dal presente  decreto,  da  ciascuna
regione e provincia autonoma. 
 
          Note all'art. 16:
              -  L'art.  117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
          recita:  "Le  Regioni e le Province autonome di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.".