Art. 2. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente decreto si intendono  per  "fertilizzanti"
qualsiasi prodotto o materiale di seguito definito: 
    a) "concimi": prodotti la  cui  funzione  principale  e'  fornire
elementi nutritivi alle piante. I concimi si suddividono in  "concimi
CE" e "concimi nazionali" i cui tipi e caratteristiche sono riportati
rispettivamente nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1; 
    b) "elementi chimici della fertilita", sono considerati: 
      1) "elementi nutritivi principali": esclusivamente gli elementi
azoto, fosforo e potassio; 
      2)  "elementi  nutritivi  secondari":  gli   elementi   calcio,
magnesio, sodio e zolfo; 
    c) "microelementi": gli  elementi  boro,  cobalto,  rame,  ferro,
manganese, molibdeno e zinco, essenziali  alle  piante  in  quantita'
esigue in confronto a quelle degli elementi  nutritivi  principali  e
secondari; 
    d) "carbonio organico di origine biologica": il carbonio organico
costituente di prodotti di origine vegetale  o  animale  o  derivante
direttamente da detti prodotti con esclusione di qualsiasi  forma  di
carbonio organico di sintesi; 
    e)  "azoto  organico":  l'azoto  contenuto  in  composti  chimici
organici di origine vegetale oppure animale o derivante  direttamente
da detti prodotti; 
    f)  "concime  minerale":  un  concime  nel  quale  gli   elementi
nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di  composti  minerali
ottenuti  mediante  estrazione  o   processi   fisici   e/o   chimici
industriali. Per convenzione possono essere classificati come concimi
minerali  la  calciocianammide  e  l'urea  e  i  suoi   prodotti   di
condensazione  e   associazione,   nonche'   i   concimi   contenenti
microelementi chelati o complessati; 
    g) "microelemento chelato": un microelemento legato ad una  delle
molecole organiche elencate  nel  regolamento  (CE)  n.  2003/2003  e
nell'allegato 1; 
    h) "microelemento complessato": un microelemento  legato  ad  una
delle  molecole  elencate  nel  regolamento  (CE)  n.   2003/2003   e
nell'allegato 1; 
    i) "tipo di fertilizzante": fertilizzanti che hanno  la  medesima
denominazione tipologica, quale specificata nel regolamento  (CE)  n.
2003/2003 e negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, e 6; 
    l) "concime semplice": un concime azotato, fosfatico o  potassico
per il quale sia dichiarabile  unicamente  il  titolo  di  uno  degli
elementi nutritivi principali; 
    m) "concime composto": un concime per il quale  sia  dichiarabile
il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali, ottenuto
per via chimica o per miscelazione ovvero mediante  una  combinazione
di questi due metodi; 
    n)  "concime  complesso":  un  concime  composto,  ottenuto   per
reazione  chimica,  per  soluzione   od   allo   stato   solido   per
granulazione, per il quale sia dichiarabile il titolo di  almeno  due
degli elementi nutritivi principali. Per i  concimi  di  questo  tipo
allo stato solido ogni granello contiene tutti gli elementi nutritivi
dichiarati; 
    o)  "concime  ottenuto  da  miscelazione":  un  concime  ottenuto
miscelando a secco piu' concimi,  senza  che  si  producano  reazioni
chimiche; 
    p) "concime organico": un concime derivato da materiali  organici
di origine animale o vegetale, costituito  da  composti  organici  ai
quali gli elementi  principali  della  fertilita'  sono  chimicamente
legati in forma organica o  comunque  fanno  parte  integrante  della
matrice; 
    q) "concime organo-minerale": un concime ottenuto per reazione  o
miscela di uno o piu' concimi organici e/o  di  una  o  piu'  matrici
organiche, all'uopo autorizzate  nell'allegato  5,  con  uno  o  piu'
concimi minerali; 
    r) "matrice organica": prodotto  organico  di  origine  naturale,
merceologicamente identificabile con uno di quelli  descritti  fra  i
tipi dell'allegato 5 e destinato alla produzione di concimi  organici
ed organo-minerali; 
    s) "concime fogliare": un concime  adatto  per  l'applicazione  e
l'assunzione dell'elemento nutritivo  all'apparato  fogliare  di  una
coltura; 
   t) "concime fluido": un concime in sospensione o in soluzione; 
    u) "concime in soluzione": un concime fluido privo di  particelle
solide; 
    v) "concime in sospensione":  un  concime  bifase  nel  quale  le
particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida; 
    z) "ammendanti": i materiali da  aggiungere  al  suolo  in  situ,
principalmente  per  conservarne  o  migliorarne  le  caratteristiche
fisiche  e/o  chimiche  e/o  l'attivita'  biologica,  i  cui  tipi  e
caratteristiche sono riportati nell'allegato 2; 
    aa) "correttivi": i materiali da  aggiungere  al  suolo  in  situ
principalmente  per  modificare  e  migliorare  proprieta'   chimiche
anomale del suolo dipendenti da reazione, salinita', tenore in sodio,
i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3; 
    bb) "substrati di coltivazione": i materiali diversi dai suoli in
situ, dove sono coltivati vegetali, i cui tipi e caratteristiche sono
riportati nell'allegato 4; 
    cc) "prodotti ad azione specifica": i prodotti che  apportano  ad
un altro fertilizzante e/o al suolo e/o  alla  pianta,  sostanze  che
favoriscono o regolano  l'assorbimento  degli  elementi  nutritivi  o
correggono determinate anomalie di tipo fisiologico,  i  cui  tipi  e
caratteristiche sono riportati nell'allegato 6. 
  2. Inoltre, ai sensi del presente decreto, si intendono per: 
    a) "dichiarazione":  la  precisazione  della  concentrazione  dei
parametri quantitativi garantita entro tolleranze specificate  e  dei
parametri o caratteristiche qualitativi altrimenti garantiti; 
    b) "fertilizzanti per l'agricoltura biologica":  i  fertilizzanti
per i quali e' consentito l'uso,  secondo  il  metodo  di  produzione
biologico di cui al  regolamento  (CE)  n.  2092/1991,  e  successive
modificazioni, individuati e definiti nell'allegato 13; 
    c)  "titolo   dichiarato":   la   percentuale   di   peso   della
caratteristica o delle caratteristiche previste nel regolamento  (CE)
n. 2003/2003 e negli allegati ove questo e' previsto,  da  dichiarare
da parte del fabbricante, riferita al "tal quale", cioe' al peso  del
prodotto cosi' come viene commercializzato, salvo casi  espressamente
indicati negli allegati. Per i prodotti fluidi e' ammessa in aggiunta
alla dichiarazione del titolo in peso-peso anche la dichiarazione del
titolo in peso-volume a 20 °C; 
    d) "tolleranza": la deviazione consentita del valore misurato del
titolo dal suo valore dichiarato; 
    e)   "norme   europee":   norme   CEN   (Comitato   europeo    di
normalizzazione) ufficialmente riconosciute dalla  Comunita',  i  cui
numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  della
Comunita' europea; 
    f)   "imballaggio":   l'involucro    chiudibile    ermeticamente,
utilizzato  per   contenere,   proteggere,   maneggiare   e   fornire
fertilizzanti con una capacita' non superiore ai 1000 kg; 
    g) "sfuso": un fertilizzante non imballato; 
    h) "immissione sul mercato":  la  fornitura  di  fertilizzante  a
titolo  oneroso  o  gratuita,  o  immagazzinamento  finalizzato  alla
fornitura. L'importazione di un fertilizzante nel territorio doganale
della Comunita' europea e' considerata immissione sul mercato; 
    i) "fabbricante": la  persona  fisica  o  giuridica  responsabile
dell'immissione del fertilizzante sul  mercato;  in  particolare,  e'
considerato   fabbricante   il    produttore,    l'importatore,    il
confezionatore che lavora per  conto  proprio,  o  ogni  persona  che
modifichi le caratteristiche di un fertilizzante.  Tuttavia,  non  e'
considerato  fabbricante  un  distributore  che  non   modifichi   le
caratteristiche del fertilizzante. 
 
          Note all'art. 2:
              -  Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, vedi note alle
          premesse.
              -  Per  il  regolamento (CE) n. 2092/91, vedi note alle
          premesse.