Art. 2. Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intendono per "fertilizzanti" qualsiasi prodotto o materiale di seguito definito: a) "concimi": prodotti la cui funzione principale e' fornire elementi nutritivi alle piante. I concimi si suddividono in "concimi CE" e "concimi nazionali" i cui tipi e caratteristiche sono riportati rispettivamente nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1; b) "elementi chimici della fertilita", sono considerati: 1) "elementi nutritivi principali": esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e potassio; 2) "elementi nutritivi secondari": gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo; c) "microelementi": gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, essenziali alle piante in quantita' esigue in confronto a quelle degli elementi nutritivi principali e secondari; d) "carbonio organico di origine biologica": il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale o animale o derivante direttamente da detti prodotti con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi; e) "azoto organico": l'azoto contenuto in composti chimici organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti; f) "concime minerale": un concime nel quale gli elementi nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o processi fisici e/o chimici industriali. Per convenzione possono essere classificati come concimi minerali la calciocianammide e l'urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione, nonche' i concimi contenenti microelementi chelati o complessati; g) "microelemento chelato": un microelemento legato ad una delle molecole organiche elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1; h) "microelemento complessato": un microelemento legato ad una delle molecole elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1; i) "tipo di fertilizzante": fertilizzanti che hanno la medesima denominazione tipologica, quale specificata nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, e 6; l) "concime semplice": un concime azotato, fosfatico o potassico per il quale sia dichiarabile unicamente il titolo di uno degli elementi nutritivi principali; m) "concime composto": un concime per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali, ottenuto per via chimica o per miscelazione ovvero mediante una combinazione di questi due metodi; n) "concime complesso": un concime composto, ottenuto per reazione chimica, per soluzione od allo stato solido per granulazione, per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali. Per i concimi di questo tipo allo stato solido ogni granello contiene tutti gli elementi nutritivi dichiarati; o) "concime ottenuto da miscelazione": un concime ottenuto miscelando a secco piu' concimi, senza che si producano reazioni chimiche; p) "concime organico": un concime derivato da materiali organici di origine animale o vegetale, costituito da composti organici ai quali gli elementi principali della fertilita' sono chimicamente legati in forma organica o comunque fanno parte integrante della matrice; q) "concime organo-minerale": un concime ottenuto per reazione o miscela di uno o piu' concimi organici e/o di una o piu' matrici organiche, all'uopo autorizzate nell'allegato 5, con uno o piu' concimi minerali; r) "matrice organica": prodotto organico di origine naturale, merceologicamente identificabile con uno di quelli descritti fra i tipi dell'allegato 5 e destinato alla produzione di concimi organici ed organo-minerali; s) "concime fogliare": un concime adatto per l'applicazione e l'assunzione dell'elemento nutritivo all'apparato fogliare di una coltura; t) "concime fluido": un concime in sospensione o in soluzione; u) "concime in soluzione": un concime fluido privo di particelle solide; v) "concime in sospensione": un concime bifase nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida; z) "ammendanti": i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e/o chimiche e/o l'attivita' biologica, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2; aa) "correttivi": i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprieta' chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinita', tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3; bb) "substrati di coltivazione": i materiali diversi dai suoli in situ, dove sono coltivati vegetali, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 4; cc) "prodotti ad azione specifica": i prodotti che apportano ad un altro fertilizzante e/o al suolo e/o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 6. 2. Inoltre, ai sensi del presente decreto, si intendono per: a) "dichiarazione": la precisazione della concentrazione dei parametri quantitativi garantita entro tolleranze specificate e dei parametri o caratteristiche qualitativi altrimenti garantiti; b) "fertilizzanti per l'agricoltura biologica": i fertilizzanti per i quali e' consentito l'uso, secondo il metodo di produzione biologico di cui al regolamento (CE) n. 2092/1991, e successive modificazioni, individuati e definiti nell'allegato 13; c) "titolo dichiarato": la percentuale di peso della caratteristica o delle caratteristiche previste nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e negli allegati ove questo e' previsto, da dichiarare da parte del fabbricante, riferita al "tal quale", cioe' al peso del prodotto cosi' come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli allegati. Per i prodotti fluidi e' ammessa in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso anche la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20 °C; d) "tolleranza": la deviazione consentita del valore misurato del titolo dal suo valore dichiarato; e) "norme europee": norme CEN (Comitato europeo di normalizzazione) ufficialmente riconosciute dalla Comunita', i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea; f) "imballaggio": l'involucro chiudibile ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e fornire fertilizzanti con una capacita' non superiore ai 1000 kg; g) "sfuso": un fertilizzante non imballato; h) "immissione sul mercato": la fornitura di fertilizzante a titolo oneroso o gratuita, o immagazzinamento finalizzato alla fornitura. L'importazione di un fertilizzante nel territorio doganale della Comunita' europea e' considerata immissione sul mercato; i) "fabbricante": la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del fertilizzante sul mercato; in particolare, e' considerato fabbricante il produttore, l'importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che modifichi le caratteristiche di un fertilizzante. Tuttavia, non e' considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche del fertilizzante.
Note all'art. 2: - Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, vedi note alle premesse. - Per il regolamento (CE) n. 2092/91, vedi note alle premesse.