Art. 4. 
                       Immissione sul mercato 
 
  1. I fertilizzanti possono  essere  immessi  in  commercio  qualora
siano soddisfatte le prescrizioni riportate nel regolamento  (CE)  n.
2003/2003 e nel presente decreto. 
  2. I prodotti di cui agli allegati 1, 2, 5, 6 e 13  che  utilizzano
nella composizione prodotti trasformati di  origine  animale  possono
essere immessi sul mercato purche' questi ultimi  siano  conformi  ai
requisiti ed alle norme di trasformazione  previsti  dal  regolamento
(CE) n.  1774/2002,  e  successive  modificazioni,  sempre  che  tali
prodotti di origine animale ricadano nel campo  di  applicazione  del
citato regolamento. 
 
          Note all'art. 4:
              -  Il regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato nella
          GUCE n. L 273 del 10 ottobre 2002.