Art. 4. Immissione sul mercato 1. I fertilizzanti possono essere immessi in commercio qualora siano soddisfatte le prescrizioni riportate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nel presente decreto. 2. I prodotti di cui agli allegati 1, 2, 5, 6 e 13 che utilizzano nella composizione prodotti trasformati di origine animale possono essere immessi sul mercato purche' questi ultimi siano conformi ai requisiti ed alle norme di trasformazione previsti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, sempre che tali prodotti di origine animale ricadano nel campo di applicazione del citato regolamento.
Note all'art. 4: - Il regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato nella GUCE n. L 273 del 10 ottobre 2002.