Art. 5. Clausola di salvaguardia 1. La circolazione e l'immissione sul mercato dei fertilizzanti conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere vietate o subordinate a condizioni particolari con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri interessati, quando i predetti fertilizzanti abbiano caratteristiche che possano rappresentare un rischio per la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero un rischio per l'ambiente o per la pubblica sicurezza. 2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione europea, motivando la sua decisione.