Art. 5. 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. La circolazione e l'immissione  sul  mercato  dei  fertilizzanti
conformi  alle  disposizioni  del  presente  decreto  possono  essere
vietate o subordinate a condizioni particolari con provvedimento  del
Ministro delle politiche agricole e  forestali,  di  concerto  con  i
Ministri  interessati,  quando  i  predetti   fertilizzanti   abbiano
caratteristiche che possano rappresentare un rischio per la sicurezza
o la salute delle persone, degli animali o  delle  piante  ovvero  un
rischio per l'ambiente o per la pubblica sicurezza. 
  2. Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  informa
immediatamente gli altri  Stati  membri  e  la  Commissione  europea,
motivando la sua decisione.