Art. 6. 
            Norme per il controllo delle caratteristiche 
 
  1.  I  fertilizzanti  immessi  in  commercio  sono  sottoposti   al
controllo per l'accertamento della conformita' alle disposizioni  del
regolamento (CE) n. 2003/2003 e del presente decreto. 
  2.  L'osservanza  delle  disposizioni  per   quanto   concerne   la
conformita' rispetto ai tipi  di  fertilizzanti  e  l'osservanza  dei
titoli  dichiarati  di  elementi  fertilizzanti  oppure  dei   titoli
dichiarati delle forme  e  delle  solubilita'  di  tali  elementi  e'
accertata,  all'atto  dei  controlli  ufficiali,  con  i  metodi   di
campionamento ed analisi adottati  con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali, sentito il parere  della  Commissione
di cui all'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n.  82,  tenendo
conto delle tolleranze indicate nell'allegato 7. Il  Ministero  delle
politiche agricole e forestali, previo parere  della  Commissione  di
cui all'articolo 44 della citata legge n. 82 del  2006,  aggiorna  le
modalita' necessarie per evitare lo  sfruttamento  sistematico  delle
tolleranze, di cui all'allegato 12. 
  3. Il Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  pubblica
annualmente l'elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale
che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare  la
conformita' dei prodotti di cui al campo di applicazione del presente
decreto. Tali  laboratori  devono  rispondere  ai  requisiti  di  cui
all'allegato 11. 
  4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali  trasmette  al
Ministero delle attivita' produttive, per la successiva notifica alla
Commissione europea, l'elenco dei laboratori  competenti  a  prestare
servizi necessari per verificare la rispondenza dei concimi CE. 
 
          Note all'art. 6:
              -  Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, vedi note alle
          premesse.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  44  della  legge
          20 febbraio   2006,   n.   82,  recante:  "Disposizioni  di
          attuazione    della   normativa   comunitaria   concernente
          l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino.
              "Art.  44  (Commissione  consultiva per l'aggiornamento
          dei   metodi  ufficiali  di  analisi).  -  1.  Premesso  il
          Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituita
          la  commissione  consultiva  per l'aggiornamento dei metodi
          ufficiali  di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal
          regio  decreto-legge  15 ottobre  1925, n. 2033, convertito
          dalla   legge   18 marzo   1926,   n.   562,  e  successive
          modificazioni,  per  gli  aspetti  per i quali non esistono
          metodi   di   analisi   comunitari   ufficiali   o   metodi
          riconosciuti dall'Organizzazione internazionale della vigna
          e  del  vino  (OIV), in relazione all'art. 46, paragrafo 3,
          terzo  comma,  lettera  c),  del citato regolamento (CE) n.
          1493/1999.
              2.  La  commissione di cui al comma 1, i cui componenti
          sono  nominati  con  decreto  del Ministero delle politiche
          agricole  forestali,  e'  composta  da  rappresentanti  dei
          Ministeri    delle    politiche   agricole   e   forestali,
          dell'economia   e  delle  finanze,  della  salute  e  delle
          attivita'  produttive,  nonche'  eventualmente  di  enti  o
          istituiti specializzati nei particolari settori.
              3.   In   relazione   alle   esigenze  derivanti  dallo
          svolgimento   dei   lavori,  il  Ministro  delle  politiche
          agricole  e forestali puo', con proprio decreto, articolare
          la  commissione di cui al comma 1 in piu' sottocommissioni,
          determinandone la composizione.
              4.  Le  mansioni di segreteria delle commissione di cui
          al  comma 1 e delle sottocommissioni di cui al comma 3 sono
          esercitate  da  funzionari  del  Ministero  delle politiche
          agricole e forestali.".