Art. 7. 
Concimi CE e nazionali a base di nitrato ammonico ad  elevato  titolo
                              di azoto 
 
  1. Ai fini del presente articolo, per concimi  a  base  di  nitrato
ammonico ad elevato titolo d'azoto, semplici o composti, si intendono
prodotti a base di  nitrato  ammonico  fabbricati  per  l'impiego  in
quanto concimi e contenenti piu' del 28 per cento di azoto in termini
di massa in relazione al nitrato ammonico.  Questo  tipo  di  concimi
puo' contenere sostanze  inorganiche  o  inerti.  Qualsiasi  sostanza
impiegata nella fabbricazione di questo  tipo  di  concimi  non  deve
aumentarne la sensibilita' al calore o la tendenza alla detonazione. 
  2. Il fabbricante garantisce che i concimi semplici  o  composti  a
base di nitrato ammonico ad  elevato  titolo  d'azoto  rispettano  le
disposizioni di cui all'allegato 9. 
  3. Il fabbricante garantisce altresi' che ogni tipo di concime CE a
base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto  ha  superato  la
prova  di  detonabilita',  eseguita  secondo  le  modalita'  previste
nell'allegato 9. 
  4. Le verifiche, l'analisi e la sperimentazione a fini ufficiali di
controllo dei concimi semplici o composti a base di nitrato  ammonico
ad elevato titolo d'azoto di cui al presente articolo  sono  eseguite
secondo i metodi di cui all'allegato 9. 
  5. Per garantire la tracciabilita' dei concimi CE a base di nitrato
ammonico  ad  elevato  titolo  d'azoto  immessi   sul   mercato,   il
fabbricante conserva la registrazione dei nomi e degli indirizzi  dei
siti e degli operatori dei  siti  presso  i  quali  sono  prodotti  i
concimi e i loro principali componenti. Tale  registrazione  e'  resa
disponibile  per  fini  ispettivi  da  parte  degli   Stati   membri,
fintantoche' il concime e' immesso sul mercato e per altri  due  anni
dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato. 
  6. I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di  azoto
sono forniti agli utenti finali unicamente in appositi imballaggi.