Art. 8. 
                           Tracciabilita' 
 
  1. Ai fini della tracciabilita' dei prodotti  di  cui  al  presente
decreto, sono istituiti presso il Ministero delle politiche  agricole
e  forestali,  Direzione  generale  per  la  qualita'  dei   prodotti
agroalimentari, il "Registro dei fertilizzanti" di  cui  all'allegato
13, che contiene una  sezione  specifica  per  quelli  consentiti  in
agricoltura  biologica,  ed   il   "Registro   dei   fabbricanti   di
fertilizzanti" di cui all'allegato 14. L'iscrizione al  Registro  dei
fabbricanti di fertilizzanti deve essere  richiesta  dal  fabbricante
prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato. L'iscrizione  al
Registro dei fertilizzanti  deve  essere  richiesta  dal  fabbricante
prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato limitatamente  ai
fertilizzanti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi  2  e  3,  il
fabbricante per garantire la tracciabilita' dei concimi  CE  e  degli
altri fertilizzanti, conserva registrazione sull'origine dei concimi. 
Essa e' messa a disposizione degli Stati membri per  fini  ispettivi,
fintantoche' il concime e' immesso sul mercato e per altri  due  anni
dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato. 
  3. Il Ministero delle politiche agricole e  forestali,  sentita  la
Commissione   tecnico-consultiva   per   i   fertilizzanti   di   cui
all'articolo  9,  provvede   alle   iscrizioni   nel   Registro   dei
fertilizzanti e nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti. 
  4. L'istituzione, la gestione e la conservazione  dei  Registri  di
cui al comma 1, si effettuano da parte del Ministero delle  politiche
agricole  e  forestali  con  le  risorse  umane  e  strumentali  gia'
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico del bilancio dello Stato.