Art. 9. 
                             Commissione 
 
  1. Presso il Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali  e'
istituita una Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti  con
il compito di esprimere il proprio parere su questioni di particolare
rilevanza a livello comunitario e nazionale attinenti al settore  dei
fertilizzanti, nonche' sulle modifiche da apportare agli allegati  al
presente decreto. 
  2. La Commissione e' composta da: 
    a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche  agricole
e forestali, di cui uno con funzioni di presidente e due appartenenti
all'Ispettorato centrale repressione frodi; 
    b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    c) due rappresentanti del Ministero delle attivita' produttive; 
    d) un rappresentante del Ministero della salute; 
    e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
(Agenzia delle dogane, area centrale verifiche  e  controlli  tributi
doganali ed accise - Laboratori chimici); 
    f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio; 
    g) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita'; 
    h) un rappresentante dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici; 
    i) tre  rappresentanti  delle  organizzazioni  di  produttori  di
fertilizzanti, designati dalle Associazioni  nazionali  di  categoria
piu' rappresentative; 
    l) tre rappresentanti dei produttori  agricoli,  designati  dalle
Associazioni di categoria piu' rappresentative; 
    m)    un    rappresentante    dei     commercianti,     designato
dall'Associazione nazionale di categoria piu' rappresentativa; 
    n)  un  rappresentante  degli   importatori   di   fertilizzanti,
designato   dall'Associazione    nazionale    di    categoria    piu'
rappresentativa; 
    o)  un  rappresentante  regionale  designato   dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano; 
    p) cinque esperti in materia di fertilizzanti,  cosi'  suddivisi:
quattro docenti universitari ed uno in rappresentanza  del  Consiglio
per la  ricerca  e  la  sperimentazione  in  agricoltura  -  Istituto
sperimentale per la nutrizione delle  piante,  scelti  dal  Ministero
delle politiche agricole e forestali. 
  3. I componenti della Commissione, ad eccezione di quelli di cui al
comma  2,  lettera  p),  in  caso  di  impedimento  possono  delegare
formalmente loro sostituti, di volta in volta. 
  4. La Commissione dura in carica cinque anni ed i  suoi  componenti
possono  essere  riconfermati  non  piu'  di  una   volta.   Ove   le
designazioni non pervengano  in  tempo  utile,  la  Commissione  puo'
regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la meta' piu'  uno
dei componenti. Le funzioni  di  segretario  della  Commissione  sono
esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole e
forestali coadiuvato da un membro della Commissione stessa. 
  5. Ai componenti della Commissione ed ai loro sostituti non  spetta
alcun compenso o rimborso spese.