Art. 9. Commissione 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituita una Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere su questioni di particolare rilevanza a livello comunitario e nazionale attinenti al settore dei fertilizzanti, nonche' sulle modifiche da apportare agli allegati al presente decreto. 2. La Commissione e' composta da: a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno con funzioni di presidente e due appartenenti all'Ispettorato centrale repressione frodi; b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) due rappresentanti del Ministero delle attivita' produttive; d) un rappresentante del Ministero della salute; e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (Agenzia delle dogane, area centrale verifiche e controlli tributi doganali ed accise - Laboratori chimici); f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; g) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita'; h) un rappresentante dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; i) tre rappresentanti delle organizzazioni di produttori di fertilizzanti, designati dalle Associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative; l) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle Associazioni di categoria piu' rappresentative; m) un rappresentante dei commercianti, designato dall'Associazione nazionale di categoria piu' rappresentativa; n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dall'Associazione nazionale di categoria piu' rappresentativa; o) un rappresentante regionale designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; p) cinque esperti in materia di fertilizzanti, cosi' suddivisi: quattro docenti universitari ed uno in rappresentanza del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, scelti dal Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. I componenti della Commissione, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, lettera p), in caso di impedimento possono delegare formalmente loro sostituti, di volta in volta. 4. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non piu' di una volta. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la Commissione puo' regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali coadiuvato da un membro della Commissione stessa. 5. Ai componenti della Commissione ed ai loro sostituti non spetta alcun compenso o rimborso spese.