Art. 10.
                         Accesso telematico

  1.  Ai  fini  della  liquidazione dei danni derivanti dal sinistro,
l'impresa  ha  diritto  di  accedere  in  via telematica agli archivi
previsti  dall'articolo 132, comma 3, del codice, per la verifica dei
dati tecnici e del proprietario dell'altro veicolo.
 
          Nota all'art. 10:
              - Il   comma   3   dell'art.  142  del  citato  decreto
          legislativo n. 209 del 2005, e' il seguente:
              «3.  Al  fine  di facilitare le verifiche propedeutiche
          all'osservanza  dell'obbligo a contrarre di cui al comma 1,
          le  imprese  di  assicurazione hanno diritto di accedere in
          via  telematica  al  pubblico  registro  automobilistico ed
          all'archivio  nazionale  dei  veicoli  previsto  dal codice
          della  strada  secondo  condizioni  economiche  e  tecniche
          strettamente  correlate  ai  costi  del servizio erogato in
          ragione  dell'esigenza  di consultazioni anche sistematiche
          nell'ambito  delle  attivita'  di  prevenzione  e contrasto
          delle  frodi  nell'assicurazione  obbligatoria. Con decreto
          del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
          Ministro   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono
          adottate le disposizioni di attuazione.».