Art. 11.
        Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto

  1.  Nel  caso  in  cui  il  sinistro  non  rientra  nell'ambito  di
applicazione   previsto  dall'articolo 3,  l'impresa  ne  informa  il
danneggiato  a  mezzo  raccomandata  con avviso di ricevimento, entro
trenta   giorni   decorrenti   dalla  ricezione  della  richiesta  di
risarcimento.
  2.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma 1, l'impresa e' tenuta a
trasmettere  la  richiesta,  corredata della documentazione acquisita
per  ogni ulteriore valutazione, all'impresa del responsabile qualora
quest'ultima sia nota in base agli elementi in suo possesso.
  3.  I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del codice iniziano
a  decorrere  dal  momento  in  cui  l'impresa  del  responsabile del
sinistro riceve la comunicazione di cui al comma 2.
 
          Nota all'art. 11:
              - Gli articoli 145 e 148 del citato decreto legislativo
          n. 209 del 2005, sono i seguenti:
              «Art. 145 (Proponibilita' dell'azione di risarcimento).
          - 1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'art. 148,
          l'azione  per  il  risarcimento  dei  danni  causati  dalla
          circolazione  dei  veicoli e dei natanti, per i quali vi e'
          obbligo  di  assicurazione,  puo' essere proposta solo dopo
          che  siano  decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso
          di  danno  alla  persona,  decorrenti  da  quello in cui il
          danneggiato  abbia  chiesto all'impresa di assicurazione il
          risarcimento  del  danno,  a mezzo lettera raccomandata con
          avviso  di  ricevimento,  anche  se inviata per conoscenza,
          avendo  osservato  le  modalita'  ed  i  contenuti previsti
          all'art. 148.
              2.  Nel  caso  in  cui  si applichi la procedura di cui
          all'art. 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati
          dalla  circolazione  dei veicoli e dei natanti, per i quali
          vi  e'  obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo
          dopo  che  siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in
          caso  di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il
          danneggiato   abbia   chiesto   alla   propria  impresa  di
          assicurazione  il  risarcimento  del danno, a mezzo lettera
          raccomandata   con   avviso  di  ricevimento,  inviata  per
          conoscenza  all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo
          coinvolto,  avendo  osservato  le  modalita' ed i contenuti
          previsti dagli articoli 149 e 150.».
              «Art.  148  (Procedura  di  risarcimento).  -  1. Per i
          sinistri   con   soli   danni   a  cose,  la  richiesta  di
          risarcimento,  presentata  secondo  le  modalita'  indicate
          nell'art. 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo
          il  modulo  di  cui all'art. 143 e recare l'indicazione del
          codice  fiscale  degli aventi diritto al risarcimento e del
          luogo,  dei  giorni  e delle ore in cui le cose danneggiate
          sono  disponibili  per  l'ispezione  diretta  ad  accertare
          l'entita'  del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione
          di  tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula
          al  danneggiato  congrua offerta per il risarcimento ovvero
          comunica  specificatamente i motivi per i quali non ritiene
          di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a
          trenta  quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto
          dai conducenti coinvolti nel sinistro.
              2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta
          per  il  risarcimento  del  danno,  ovvero  di comunicare i
          motivi  per  cui  non  si ritiene di fare offerta, sussiste
          anche  per i sinistri che abbiano causato lesioni personali
          o  il  decesso.  La  richiesta  di risarcimento deve essere
          presentata  dal  danneggiato  o dagli aventi diritto con le
          modalita'  indicate al comma 1. La richiesta deve contenere
          l'indicazione  del  codice  fiscale degli aventi diritto al
          risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali
          si  e'  verificato  il  sinistro ed essere accompagnata, ai
          fini  dell'accertamento  e  della  valutazione del danno da
          parte    dell'impresa,    dai   dati   relativi   all'eta',
          all'attivita'  del danneggiato, al suo reddito, all'entita'
          delle  lesioni  subite,  da attestazione medica comprovante
          l'avvenuta  guarigione  con  o  senza  postumi  permanenti,
          nonche'   dalla   dichiarazione  ai  sensi  dell'art.  142,
          comma 2,  o,  in  caso  di decesso, dallo stato di famiglia
          della  vittima.  L'impresa  di  assicurazione  e'  tenuta a
          provvedere   all'adempimento  del  predetto  obbligo  entro
          novanta giorni dalla ricezione ditale documentazione.
              3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2
          e  fatto  salvo  quanto  stabilito  al  comma 5,  non  puo'
          rifiutare  gli  accertamenti  strettamente  necessari  alla
          valutazione  del  danno alla persona da parte dell'impresa.
          Qualora  cio'  accada,  i  termini  di  cui al comma 2 sono
          sospesi.
              4.   L'impresa  di  assicurazione  puo'  richiedere  ai
          competenti  organi  di  polizia  le  informazioni acquisite
          relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza
          e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione
          o  altro analogo segno distintivo, ma e' tenuta al rispetto
          dei  termini  stabiliti  dai  commi 1  e 2 anche in caso di
          sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni
          personali o il decesso.
              5.   In  caso  di  richiesta  incompleta  l'impresa  di
          assicurazione  richiede  al danneggiato entro trenta giorni
          dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in
          tal  caso  i  termini  di  cui  ai  commi 1  e  2 decorrono
          nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti
          integrativi.
              6.  Se  il  danneggiato  dichiara di accettare la somma
          offertagli,  l'impresa provvede al pagamento entro quindici
          giorni dalla ricezione della comunicazione.
              7.  Entro  ugual termine l'impresa corrisponde la somma
          offerta   al   danneggiato  che  abbia  comunicato  di  non
          accettare  l'offerta.  La  somma in tal modo corrisposta e'
          imputata nella liquidazione definitiva del danno.
              8.  Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che
          l'interessato   abbia   fatto  pervenire  alcuna  risposta,
          l'impresa  corrisponde  al danneggiato la somma offerta con
          le stesse modalita', tempi ed effetti di cui al comma 7.
              9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di
          cui  al  presente  articolo, l'impresa di assicurazione non
          puo'  opporre  al  danneggiato l'eventuale inadempimento da
          parte  dell'assicurato  dell'obbligo di avviso del sinistro
          di cui all'art. 1913 del codice civile.
              10.  In  caso  di  sentenza  a  favore del danneggiato,
          quando  la  somma  offerta  ai  sensi  dei  commi 1 o 2 sia
          inferiore  alla  meta'  di  quella  liquidata,  al netto di
          eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette,
          contestualmente  al  deposito  in  cancelleria, copia della
          sentenza    all'ISVAP   per   gli   accertamenti   relativi
          all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
              11.     L'impresa,    quando    corrisponde    compensi
          professionali   per   l'eventuale  assistenza  prestata  da
          professionisti,  e'  tenuta  a richiedere la documentazione
          probatoria  relativa alla prestazione stessa e ad indicarne
          il  corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno
          nella  quietanza  di  liquidazione.  L'impresa,  che  abbia
          provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al
          professionista,   ne   da'  comunicazione  al  danneggiato,
          indicando l'importo corrisposto.».