Art. 12. Criteri di determinazione del grado di responsabilita' delle parti 1. L'impresa adotta le proprie determinazioni in ordine alla richiesta del danneggiato, applicando i criteri di accertamento della responsabilita' dei sinistri stabiliti nella tabella di cui all'allegato A, in conformita' alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione stradale. 2. Qualora il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi previste dalla tabella di cui al comma 1, l'accertamento della responsabilita' e' compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali in tema di responsabilita' derivante dalla circolazione dei veicoli.