Art. 12.
 Criteri di determinazione del grado di responsabilita' delle parti

  1.  L'impresa  adotta  le  proprie  determinazioni  in  ordine alla
richiesta del danneggiato, applicando i criteri di accertamento della
responsabilita'   dei   sinistri   stabiliti  nella  tabella  di  cui
all'allegato   A,   in  conformita'  alla  disciplina  legislativa  e
regolamentare in materia di circolazione stradale.
  2. Qualora il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi previste
dalla tabella di cui al comma 1, l'accertamento della responsabilita'
e'  compiuto  con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto
dei  principi  generali  in  tema  di responsabilita' derivante dalla
circolazione dei veicoli.